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Cenni al delitto di contraffazione nell’ordinamento italiano e al fenomeno dell’“Italian Sounding”

 
Anita Rocca
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Nel corso del 2019, in Italia, un consumatore su tre ha acquistato un prodotto contraffatto o ha usufruito di un servizio illegale, principalmente per motivi di natura economica e - generalmente - pur consapevole degli effetti negativi dell’acquisto illegale. Il costo annuo della contraffazione e della pirateria nell’UE è pari a 60 miliardi di euro (di cui 10,5 miliardi solo in Italia) e 434 mila posti di lavoro. I rischi di questo fenomeno si ripercuotono non solo sulle imprese, ma anche sui consumatori, sull’ambiente, sull’occupazione e sul sistema produttivo nel suo complesso. Ma come viene regolato dal nostro Paese il fenomeno della contraffazione? Qual è la disciplina contenuta nel codice penale? E cosa si intende per “Italian Sounding”?

Secondo una ricerca condotta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 2018, il commercio mondiale di prodotti contraffatti che violano i marchi italiani registrati si attesta intorno ai 32 miliardi di euro.

 

“Il fenomeno della contraffazione è una vera piaga per il nostro settore e un danno per il tessuto economico di tutto il Paese. In questi anni si sono fatti importanti passi avanti nella lotta a questo problema, ma ancora molto rimane da fare”, queste le parole di Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda, che prosegue riflettendo sul fatto che “il danno della violazione dei diritti di proprietà intellettuale troppo spesso non viene percepito come un reato”. 

 

Eppure, nonostante spesso la sua violazione non venga percepita come un reato, la proprietà intellettuale – definita dall’EUIPO come “diritto sulle creazioni della mente: invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio” – è tutelata a livello penale. Il secondo libro del codice penale, nei titoli VII-VIII, rispettivamente dedicati ai delitti contro la fede pubblica e ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, si occupa infatti di disciplinare i reati in materia. 

La tutela della proprietà industriale non trova fondamento solo nel codice penale ma anche nel Codice della proprietà industriale e nella Legge 99/2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La stessa legge ha anche ampliato il catalogo di reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 modificandone l’art. 25-bis ed introducendo l’art. 25bis 1: i reati di contraffazione possono ora, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, essere imputati all’ente collettivo. Si occupa poi nello specifico di proprietà industriale ed intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri la Legge Finanziaria del 2004.

 

Contraffazione ex art.473 c.p. e vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art.517 c.p. 
 

In linea generale, per contraffazione, ex art. 473 c.p., si intende la riproduzione abusiva – intesa sia come riproduzione pedissequa, sia come imitazione parziale (alterazione) – di un marchio o di altri segni distintivi. Non è richiesto che si realizzi – ex post – l’evento di induzione in errore del consumatore, tutelandosi la pubblica fede in senso oggettivo ed astratto – come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi – e non l’affidamento del singolo consumatore (Cass. pen., 27.01.2016, n. 18289); risulta, infatti, sufficiente l’astratta potenzialità – ex ante – del mezzo identificativo contraffatto ad essere confuso con l’originale. 

Secondo parte della dottrina, il reato in esame avrebbe una natura plurioffensiva e la norma sarebbe tesa a garantire, oltre all’interesse dei consumatori, anche l’interesse patrimoniale dei titolari del diritto allo sfruttamento esclusivo del mezzo di riconoscimento

Con riguardo in particolare all’utilizzo indebito del marchio “Made in Italy”, questo è sanzionato nello specifico dal comma 49 dell’art. 4 della Legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004). Nella stessa, viene stabilito che “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale”. L’articolo 517 c.p., cui si fa rinvio, punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro chiunque metta in vendita o in commercio – anche con cessione a titolo gratuito – opere o prodotti, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a creare confusione nel compratore circa l'origine, la provenienza o le qualità dell'opera o del prodotto industriale. 

La norma in esame è stata introdotta dal legislatore al fine di tutelare la buona fede e la correttezza negli scambi commerciali. La giurisprudenza maggioritaria definisce il reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” come reato a soggetto passivo indefinito: non tutela il marchio in sé, ma piuttosto il sistema economico nazionale. Ciò che viene in concreto punito infatti, non è tanto il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori – nemmeno richiesto ai fini della configurabilità del reato – quanto la riproduzione di un segno distintivo idoneo a creare una falsa convinzione nel consumatore medio. A differenza di quanto disposto dall’art. 473 c.p. analizzato sopra, in questo caso è completamente assente ogni riferimento alla contraffazione ma rileva piuttosto l’idoneità della riproduzione del segno identificativo ad indurre in errore l’acquirente. Inoltre, perché si realizzi il reato di cui all’art. 517 c.p., l’inganno deve riguardare nello specifico l'origine, la provenienza o la qualità di un'opera dell'ingegno o di un prodotto industriale; inganno che può essere posto in essere attraverso l’uso o l’abuso – e non necessariamente la contraffazione o l’alterazione – del nome, del marchio o del segno distintivo del prodotto.

Effetti della contraffazione  

Secondo un’analisi pubblicata da OCSE, intitolata “L’impatto economico della contraffazione e della pirateria”, la contraffazione può generare diversi problemi. Infatti, a livello sociale ed economico, la condotta in esame può comportare effetti negativi sull’innovazione, sulle attività criminali, sull’ambiente, sull’occupazione, sugli investimenti diretti esteri e sul commercio. Può, inoltre, causare danni agli stessi titolari dei diritti di proprietà intellettuale, con risvolti sfavorevoli in termini di calo dei volumi di vendita e dei prezzi e di abbassamento del valore del marchio e dell’immagine dell’impresa, nonché ai cittadini, soggetti a maggiori rischi sanitari e di sicurezza con danni potenzialmente letali, e al Governo, costretto a sopportare gravi effetti sul gettito fiscale, aumenti di spese e crescita della corruzione. 

 

Con riguardo alla tutela del Made in Italy, il fenomeno oggi noto con il termine “Italian Sounding” – che indica pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti – comporta danni all’intero sistema produttivo, all'economia italiana e alla stessa immagine delle aziende produttrici che vedono messa in discussione l’autenticità e la qualità dei propri prodotti. Il danno causato dal commercio mondiale di merci che violano il marchio Made in Italy supera i 32 miliardi, oltre a causare un’importante diminuzione delle vendite per le aziende interessate (soprattutto nel settore moda, agroalimentare e design) e danni ai consumatori. 

Conclusioni

 

Nel tempo, si è cercato di rafforzare la tutela delle origini commerciali e geografiche: gli sforzi volti a contrastare la contraffazione sono elevati; tuttavia, il fenomeno in esame è in crescita, anche a causa della continua evoluzione del mercato digitale e del commercio online. La normativa attuale, seppur presente, appare insufficiente e poco adeguata alla realtà in cui viviamo. La protezione offerta alle imprese e ai consumatori contro la contraffazione e la violazione della proprietà intellettuale non è infatti completa, né tantomeno tempestiva.  Il Decreto Legislativo n. 34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto all’art. 31 misure a tutela dei marchi storici di interesse nazionale e all’art. 32 misure di “contrasto all'Italian Sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi” consistenti in un’agevolazione delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani[1].  

L’auspicio è arrivare ad avere una regolamentazione completa della materia, controlli diffusi e una rete di informazioni tale da ridurre il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno: il tutto al fine di potenziare la lotta alla contraffazione. Ci si augura così di arrivare ad ottenere risultati sempre maggiori e di riuscire a contrastare, o quantomeno a limitare, il fenomeno dell’“Italian Sounding” a beneficio non solo del sistema economico ma dell’intera collettività. 

 

 

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