
Il caso Meloni davanti alla Corte Penale Internazionale
a cura di Marianna Calocero

Nel corso dell’autunno 2025, una notizia ha rapidamente dominato i telegiornali italiani e le principali testate europee: il gruppo Giuristi e Avvocati per la Palestina, sostenuto da associazioni e personalità della società civile, ha depositato presso la Corte Penale Internazionale (CPI) una denuncia formale contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcuni suoi ministri, in particolare Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa), e il CEO di Leonardo S.p.A., Alessandro Profumo.
La stessa Giorgia Meloni ha affrontato pubblicamente la questione nel corso di colloqui istituzionali e tramite i propri canali social, sottolineando l’eccezionalità della vicenda e il suo impatto sul dibattito pubblico nazionale e internazionale.
Le accuse sono tra le più gravi immaginabili: complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, in relazione alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Il deposito della denuncia è avvenuto nelle settimane più intense della crisi mediorientale, in seguito al massiccio attacco israeliano contro Gaza iniziato nell’ottobre 2023, già oggetto di numerose segnalazioni e denunce presso l’ONU e il Consiglio per i diritti umani di Ginevra.
Secondo i promotori della denuncia, i comportamenti contestati al governo italiano si articolano su più livelli.
Gli atti depositati presso la Corte Penale Internazionale (CPI) descrivono come, sebbene l’Italia abbia formalmente sospeso il rilascio di nuove licenze per l’esportazione di armi subito dopo l’autunno 2023, numerosi contratti già in essere sarebbero stati mantenuti, garantendo così all’esercito israeliano la continuità delle forniture, della catena logistica e dei servizi di manutenzione. Leonardo S.p.A., società a controllo pubblico e leader nel settore della difesa, avrebbe continuato a fornire tecnologie dual use, sistemi radar e mezzi blindati. Una condotta che, secondo la denuncia, violerebbe sia il diritto internazionale umanitario sia le normative italiane ed europee sull’export verso aree di conflitto.
Il tema delle forniture militari è strettamente connesso a quello dell’assistenza e della vulnerabilità umanitaria.
Sulla base dei fatti esposti, la seconda sezione dell’atto di accusa riguarda la sospensione dei fondi all’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. L’Italia, in linea con altri Paesi occidentali, avrebbe bloccato finanziamenti essenziali proprio nei mesi in cui le condizioni di vita dei civili nella Striscia di Gaza subivano un drastico peggioramento, contribuendo così, secondo i firmatari della denuncia, ad aggravare una crisi umanitaria riconosciuta da numerose organizzazioni internazionali.
Infine, l’accusa affronta il tema della mancata tutela delle iniziative umanitarie italiane. Tra l’estate e l’autunno 2025, la Global Sumud Flotilla, una missione internazionale di imbarcazioni cariche di aiuti umanitari e volontari, tra cui diverse ONG italiane, è stata fermata con la forza dalla marina israeliana in acque internazionali. In merito a tale episodio, viene contestata al governo italiano l’assenza di un’azione diplomatica efficace per salvaguardare cittadini italiani e operatori umanitari coinvolti nell’operazione.
Il caso Meloni riporta alla luce la questione della responsabilità penale individuale di politici, amministratori e manager pubblici europei in tema di crimini internazionali. Alla base vi è lo Statuto di Roma del 1998, trattato istitutivo della CPI, di cui l’Italia è Stato membro fondatore. Nel caso in esame risultano rilevanti vari articoli dello Statuto: l’Articolo 7, che definisce i crimini contro l’umanità, e l’Articolo 8 che descrive i crimini di guerra. Il genocidio viene normato all’Articolo 6. In particolare, l’Articolo 25 amplia la responsabilità a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano contribuito con atti o omissioni, come ordini, istigazioni, aiuti materiali, alla realizzazione dei crimini principali. Infine, l’Articolo 28, fondamentale per i casi di comando, stabilisce che anche pubblici ufficiali o amministratori che sapevano o avrebbero dovuto sapere dei crimini possono essere chiamati a rispondere se non hanno adottato tutte le misure sensate per prevenirli o reprimerli.
Le sfide giuridiche sono immense: l’accusa deve infatti dimostrare che il governo italiano, attraverso precise scelte o mancate sospensioni, abbia effettivamente facilitato la commissione di crimini internazionali o abbia mantenuto una condotta omissiva dolosa, nonostante le ripetute segnalazioni di gravi violazioni in corso.
Il diritto italiano, dal canto suo, accoglie pienamente lo “Statuto di Roma” tramite la legge 281/2002. Nei suoi articoli, il Codice penale prevede la punibilità del genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, anche quando commessi fuori dal territorio nazionale o in mancanza di cittadinanza italiana delle vittime o degli autori (“Reati commessi all’estero” ex Art. 7 cp).
L’applicazione concreta di questi principi ha però mostrato, storicamente, forti limiti strutturali e politici.
Le corti italiane sottopongono qualsiasi accusa alla verifica della tipicità e della precisione delle condotte. Il profilo della responsabilità per omissione è particolarmente dibattuto, e la giurisprudenza richiede la dimostrazione del nesso causale tra scelta/omissione e evento lesivo.
Perdipiù, la dottrina si divide sullo status dei capi di stato o di governo in carica, anche alla luce della giurisprudenza della CPI che, con i casi Bashir e altri, ha progressivamente ridotto le immunità nelle ipotesi dei crimini più gravi.
Ulteriormente, l’iter processuale italiano per crimini internazionali richiede prove dirette: la raccolta di testimonianze efficaci da zone di guerra costituisce da sempre una delle più rilevanti barriere all’effettività della giustizia penale universale.
Il caso italiano si inserisce in una più ampia tendenza, ormai consolidata da almeno un decennio, di crescente attenzione sulle responsabilità penali delle democrazie occidentali per le politiche migratorie e militari. Già nel 2019, ONG e studi legali europei avevano presentato all’Aia dossier che documentavano, seppur con minori dettagli rispetto alla denuncia in esame, responsabilità di funzionari dell’UE per la gestione dei flussi migratori verso la Libia e per la morte di migliaia di persone nel Mediterraneo.
Nel 2025, la petizione alla CPI di indagare 122 leader europei per “crimini contro l’umanità” nella gestione dei migranti ha riacceso il dibattito etico e politico, pur senza ancora avviare una vera preliminary examination formale da parte dell’Ufficio del Procuratore della CPI.
Intervistati al riguardo, numerosi studiosi italiani di diritto internazionale sottolineano come la denuncia al governo Meloni rappresenti “uno spartiacque simbolico, più che giudiziario”. Secondo la prof.ssa Carla Ferstman, docente di diritto penale internazionale presso l’Università di Essex, “il vero banco di prova sarà la decisione sull’apertura di un’indagine formale: qui la CPI dovrà bilanciare il criterio oggettivo della gravità con quello, assai più elusivo, dell’opportunità politica, in un contesto internazionale altamente teso”.
Una volta ricevuta la denuncia, la Corte Penale Internazionale (CPI) avvia una preliminary examination, ovvero una fase preliminare in cui l’Ufficio del Procuratore valuta se sussistano elementi sufficienti per procedere. In questa fase non si apre ancora un’indagine vera e propria, ma si raccolgono e analizzano documenti, testimonianze e rapporti indipendenti.
Qualora le condizioni di giurisdizione e la gravità dei fatti risultino soddisfatte, il Procuratore può chiedere alla Camera Preliminare l’autorizzazione ad avviare un’indagine formale. In caso di esito positivo, vengono svolte indagini approfondite, comprendenti la raccolta di prove e l’audizione di testimoni.
Se dall’indagine emergono elementi probatori solidi, si procede con la formulazione di specifici capi d’accusa e, nei casi più gravi, con l’emissione di mandati di arresto. È tuttavia possibile che la Corte decida di archiviare il caso per insufficienza di prove o nel caso in cui le autorità nazionali dimostrino di affrontare efficacemente la questione, in applicazione del principio di complementarità.
In ogni fase, i tempi di sviluppo del procedimento possono variare sensibilmente, influenzati dalla complessità politica e dal livello di cooperazione degli Stati coinvolti.
La denuncia al governo Meloni rappresenta una svolta epocale nel rapporto tra diritto penale internazionale, responsabilità politica e funzione delle istituzioni democratiche nell’Europa del XXI secolo. Oltre i confini della dottrina, la vicenda richiama la società civile alla riflessione su etica pubblica, accountability e limiti del potere statale di fronte ai grandi crimini contemporanei. Che la CPI prosegua o meno formalmente, il messaggio è stato lanciato: nella globalizzazione della giustizia, nessuno può più considerarsi estraneo, né protetto, dall’occhio vigile del diritto internazionale.