Prostituzione ed evasione fiscale
Vittoria Boselli
Nel ’58 la legge Merlin ha introdotto il reato di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, eliminando la regolamentazione di tale attività e chiudendo le case di tolleranza. È bene però notare come non si punisca di per sé l’attività di prostituzione: le prestazioni sessuali volontariamente rese da parte di persone maggiorenni, senza alcuna costrizione o induzione, nell’ambito di attività di meretricio, non costituiscono reato. Ovviamente si pongono problemi legati alla morale, ma la morale non è legge.
Si tratta di una qualificazione importante per poter comprendere il dibattito che negli ultimi decenni è girato intorno alla possibilità di tassare i proventi dell’attività di meretricio.
Più in generale, in passato si era aperto un dibattito circa la possibilità per lo Stato di acquisire risorse sotto forma di tributi dai proventi di attività illegali. Vi era infatti il rischio di arrivare al paradosso di favorire chi compisse atti illeciti esentandolo dal devolvere i contributi al fisco.
Il legislatore ha posto fine a questo dibattito statuendo che tutti i redditi che derivano da attività illecita si possono tassare allorché siano riconducibili alle categorie previste dall’art. 6 del TUIR (“TestoUnico delle Imposte sui Redditi”). È in questo modo stabilito un parallelismo tra mondo lecito e mondo illecito. Inoltre, poiché ci sono dei casi in cui non è possibile far ciò (come nelle ipotesi di estorsione o di concussione), è stata introdotta una clausola residuale, che statuisce che i redditi da attività illecita che non rientrino nelle varie categorie si considerano redditi diversi; si vuole quindi eliminare la possibilità che un reddito illecito non possa essere tassato. Non è prevista una simile clausola per i redditi leciti.
Si è andati oltre: per i redditi illeciti è stata infatti disconosciuta la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per commettere l’illecito. Ad esempio, il costo di acquisto della droga che poi si venderà non viene dedotto. Con questo meccanismo, il reddito di attività illecita viene tassato al lordo: la riprovevolezza della fonte di quel reddito giustifica il fatto che vi sia una violazione del principio di uguaglianza.
Chiarita dunque la tassabilità dei proventi derivanti da attività illecita, è necessario a maggior ragione riconoscere la rilevanza fiscale dei proventi derivanti dalla prostituzione che, di per sé, come precedentemente illustrato, non ha rilevanza penale; da tale conclusione, inoltre, discende che non dovrebbe porsi, per chi svolge questa attività, il rischio di subire la tassazione più salata tipica dei fatti illeciti.
Le prostitute devono fare la dichiarazione dei redditi?
La questione circa l’imponibilità fiscale dei proventi della prostituzione è stata trattata in molti dibattiti politici, spesso anche a fini meramente elettorali. L’argomento non ha inoltre mancato di suscitare l’interesse delle più alte corti.
Nell’86 la Corte di Cassazione aveva ritenuto non tassabili i proventi da prostituzione, ritenendo che gli importi derivanti dall’attività costituissero una forma di risarcimento del danno subito dalla prostituta “a causa della lesione dell’integrità della dignità di chi abbia subito l’affronto della vendita di sé”.
Questo orientamento è stato confermato nel 2005 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Si rafforzava infatti la tesi della natura risarcitoria delle somme guadagnate prostituendosi.
Nel 2007 la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha invece preso una posizione diversa circa la tassazione di tali proventi, ritenendo che questi andassero ricondotti alla categoria dei redditi diversi – e quindi tassati. La nuova tesi è stata suffragata dall’ulteriore pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia nel 2009.
Queste pronunce non erano tuttavia sufficienti per cambiare il sistema: si è dovuto attendere il 2010 perché la Cassazione avallasse il nuovo percorso interpretativo; la Suprema Corte si è infatti espressa favorevolmente circa la necessità di sottoposizione a tassazione dei proventi della prostituzione.
Se si guardano le tipologie di reddito che vengono enucleate dall’art. 6 del TUIR, si potrebbe, nel caso di attività occasionale, far rientrare gli introiti della prostituzione all’interno della categoria dei redditi diversi; se siamo invece di fronte ad un’attività abituale, la conclusione deve essere nel senso che si tratta di lavoro autonomo. Lo sfruttamento della prostituzione è, al contrario, fattispecie di rilievo penale ed i relativi proventi, conseguiti dallo sfruttatore, sono senz’altro attraibili a tassazione quali redditi derivanti da attività penalmente rilevanti.
Dal punto di vista civilistico, invece, si tratta di un negozio illecito, in quanto contrario al buon costume. Quindi il contratto stipulato tra cliente e prostituta andrebbe considerato nullo per illiceità della causa (ex artt. 1418 e 1343 c.c.), così da rendere impossibile, ad esempio, rivolgersi ad un giudice per chiedere l’esecuzione del contratto. Nonostante questo non vi è dubbio, secondo la Cassazione più recente, che i proventi derivanti da meretricio vadano dichiarati fiscalmente.
Controlli fiscali sulle prostitute
Dal momento che i redditi derivanti da tale attività sono imponibili, l’Amministrazione finanziaria può procedere a controlli e verifiche che possono portare ad un avviso di accertamento. In molti casi, gli accertamenti verso chi svolge attività di meretricio nascono da una omessa dichiarazione.
Uno strumento utilizzato dal fisco per scoprire se non siano stati dichiarati dei redditi è l’indagine finanziaria, che presume che le movimentazioni bancarie non giustificate siano materia imponibile non dichiarata. L’Agenzia delle Entrate può quindi rendersi conto dell’evasione fiscale verificando i versamenti sul conto corrente.
Per concludere
Non sembrano dunque sussistere dubbi in ordine all’imponibilità dei proventi in questione e all’eventuale punibilità di un’omissione nella dichiarazione dei redditi. Non è quindi necessaria a tal fine una riforma, essendo sufficiente una ricostruzione interpretativa della disciplina vigente.