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Storia della colonna infame: critica al processo settecentesco e alla pratica della tortura

a cura di Benedetta Ravera

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Lo scrittore Alessandro Manzoni, nel saggio Storia della Colonna infame (1840), narra il processo ai presunti untori milanesi Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora durante la peste Seicentesca che colpì la città di Milano.Inizialmente, l’opera doveva essere parte del Fermo e Lucia in cui venivano narrate le avventure di Fermo a Milano. Successivamente, il saggio apparve come appendice della “Ventisettana” de I Promessi Sposi, ed infine come opera autonoma.

Nel proprio saggio, Manzoni analizza le responsabilità delle istituzioni e del pubblico nel processo, al tempo stesso condannando la pratica della tortura: dai verbali del processo, infatti, lo scrittore apprese come il terrore della peste e la superstizione dei giudici avessero contribuito alla nascita della falsa credenza degli untori.

Il presente articolo si propone di analizzare le posizioni assunte dallo scrittore, svolgendo al tempo stesso un’analisi comparata con altri due studiosi che si occuparono della medesima vicenda: Muratori e Verri.

 

Storia della Colonna infame

La Storia della Colonna infame si inserisce nel solco di una trattazione già articolata riguardo il processo degli untori, in particolare il De Peste Mediolani quae fuit anno 1630 di Giuseppe Ripamonti, che nel secondo libro trattava della credenza degli untori ed in particolare della vicenda della colonna infame. Inoltre, Manzoni utilizzò come fonte i verbali del processo e le Osservazioni sulla tortura (1804) di Pietro Verri, il quale individuò l’origine della tortura – ampiamente utilizzata nei processi per interrogare i sospettati e criticata dall’illuminista – nell’ignoranza del popolo e nell’irrazionalità delle leggi, che lasciavano molto spesso ampia discrezionalità ai giudici. A sua volta, anche Ludovico Antonio Muratori, in numerosi scritti, trattò del governo durante la peste e si occupò della necessità di una codificazione, definendo inoltre le caratteristiche che un magistrato ideale dovrebbe possedere.

 

Tra l’ottobre e il novembre 1629 la pestilenza iniziò a diffondersi nella città di Milano: il lazzaretto venne aperto e la popolazione cominciò a pensare che la peste fosse diffusa da “untori”, ossia spargitori della malattia che ungevano mura e porte delle case di una sostanza giallastra in grado di diffondere il contagio. 

Il mattino del 21 giugno 1630, alcune donne notarono una persona che camminava toccando i muri delle loro abitazioni, lasciando su di essi una sostanza che pareva l’unguento responsabile della diffusione della pestilenza: l’uomo, Guglielmo Piazza, commissario del tribunale della Sanità, venne quindi arrestato e, interrogato sotto tortura, confessò, facendo anche il nome di un complice, il barbiere Gian Giacomo Mora. Su insistenza della folla, i due vennerocondannati a morte ed i giudici ordinarono che la casa di Mora fosse rasa al suolo dopo l’esecuzione. Il titolo del saggio deriva infatti dalla colonna che le autorità milanesi fecero costruire al posto della casa di Mora, a seguito della sua esecuzione. La colonna rimase al suo posto fino al 1778, quando il governo austriaco ne decretò l'abbattimento.

 

Il ruolo del pubblico

Le Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri, scritte nel 1776 ma pubblicate postume, sono l’archetipo della Storia della colonna infame: l’assunto di base è infatti il rifiuto della tortura come mezzo incivile e fallace per cercare la verità. Lo scopo dell’opera di Verri era infatti proprio quello di abolirla: la ragione umana doveva essere convinta dell’ingiustizia di questa pratica affinché la volontà fosse persuasa a condurre la riforma a cui era rivolta l’opera. 

Il manufatto inizia dalla ricostruzione storica della peste a Milano, riprendendo a sua volta le cronache del Ripamonti:mentre il racconto di Manzoni inizia partendo dal minimo dettaglio, dai personaggi che entrano in scena quasi si trattasse di una tragedia antica, Verri narra della storia, incriminando i giudici ed il pubblico che si era macchiato di quel delitto ignobile, cercando invano una causa fantasticando assurdità, invece che un rimedio, alla pestilenza.

Comune ad entrambe le narrazioni è la dialettica tra autore e pubblico, che assume un ruolo centrale in entrambe le opere. Per Verri, questo primato deriva dalla tradizione illuminista di considerare l’opinione pubblica come l’interlocutore privilegiato a cui l’intellettuale si sarebbe dovuto rivolgere per influire sulla realtà che non gli era accessibile tramite la politica.

Nella trattazione manzoniana, invece, il pubblico è giudice nella disputa tra opinione e verità, considerato quindi come un interlocutore ideale in grado di distinguere il vero dal falso. L’accusa che egli rivolge a coloro che assistono il processo è di accogliere senza critica e senza riflettere le opinioni del passato, legittimandole sulla base della ripetizione. Per queste ragioni, il potere del pubblico è, secondo Manzoni, estremamente pericoloso: le credenze del passato si propagano grazie alle passioni umane, cosicché diventa difficile discernere il giusto dall’ingiusto. Il pubblico viene quindi liquidato come una massa che non cerca, né vuole conoscere la verità.

 

Critica alla scienza giuridica

Verri prosegue poi nella propria trattazione con una critica rivolta alla scienza giuridica su cui si fondava la pratica della tortura ed in particolare all’interpretazione delle leggi, che secondo l’illuminista furono le vere responsabilidell’inasprimento di questa istituzione: fu infatti da quegli scrittori e commentatori che ebbe origine l’ignoranza e l’oscurantismo da cui derivò questa pratica. Manzoni, invece, contesta questa tesi, in quanto gli orrori derivanti dalle violenze inflitte agli accusati non dipesero da questi scrittori – che anzi si impegnarono a mitigare l’arbitrio dei giudizi– bensì è proprio a questi ultimi a cui sarebbero da ricondurre gli eccessi della tortura.

Quindi, nelle Osservazioni sulla tortura, Pietro Verri tratta della vicenda della colonna come mero pretesto per muovere una critica al sistema giuridico dell’epoca, attaccando le credenze popolari che si facevano spesso strada nella mente dei giudici, considerando come cause della tragica vicenda l’ignoranza, l’oscurità delle istituzioni e l’indeterminatezza giuridica – dovuta in particolare all’arbitrio dei magistrati. L’ingiustizia perpetrata nel processoviene quindi ricondotta ad una contingenza storica, per cui l’inutilità e la crudeltà della tortura sarebbero facilmente eliminabili con una riforma della legislazione. 

Manzoni tratta della medesima vicenda ma fornendone una diversa interpretazione: egli, infatti, non intende impegnarsi in una battaglia riformatrice e, superando Verri, distoglie l’attenzione dal dibattito giuridico e si concentra sulla responsabilità personale dei singoli personaggi. Infatti, egli traspone il fatto storico sul piano della riflessione morale, mostrando come il male risieda nella responsabilità individuale e non in schemi sociali e storici.

Come per l’illuminista, però, anche in questo è caso il processo è un pretesto, in quanto esso diventa un riflesso della storia, che è attraversata da un conflitto morale e religioso: la permanenza del male nel mondo e la necessità di una continua lotta per evitare il suo trionfo. A differenza dell’Illuminismo, per Manzoni il male non deriva dalle istituzioni storiche ingiuste, ma dal libero arbitrio degli uomini che ne fanno uso: in particolare, lo scopo è quello di dimostrare come le atrocità commesse dai giudici non fossero giustificabili nemmeno nella situazione di barbarie legislativa del Seicento, tuttavia egli non arrivò mai a scorgere un’incarnazione della Giustizia del diritto, anche se è proprio la giustizia il punto di partenza per argomentare contro il male commesso dai magistrati, individui colti e insigniti della responsabilità morale e civile di interpretare ed applicare la legge sulla base dell’idea di giustizia. Alla luce della ragione, infatti, il delitto da questi commesso è inspiegabile e, di fronte a questi fatti atroci, la ragione sfida per la prima volta la fede ed esprime il conflitto portando con sé la tentazione di concepire il male come necessità.

Non essendo necessario persuadere il pubblico della necessità di abolire questa pratica – punto centrale delle tesiilluministe, l’argomentazione di Manzoni verte quindi sul problema della tortura e della forza usate come strumenti di terrore, che divengono funzionali all’argomentazione morale-religiosa. Il male viene infatti considerato come meroatto di volontà: l’ignoranza dell’uomo altro non è che l’errore pratico con cui l’autore giustifica il male a cui ognuno è già inclinato.

 

Un precursore delle tesi manzoniane ed illuministe

In Dei difetti della giurisprudenza, Muratori muove una critica serrata ai vizi del sistema giudiziario, a partire dallo ius comune, che aveva portato alla proliferazione delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali: in contrapposizione ad esso, egli propose invece una breve compilazione scritta costituita da una commissione di giuristi, che non doveva però essere una raccolta di disposizioni precedenti, bensì una loro riformulazione: la necessità di una compilazione nasce dal ripudio dell’interpretatio medievale, a causa della quale le leggi erano diventate ambigue, desuete o di difficile interpretazione. 

Secondo lo storico, i difetti della giurisprudenza si distinguono in intrinseci ed estrinseci: mentre non è possibile eliminare i primi, l’eliminazione dei secondi appare necessaria. I difetti interni sono numerosi e, tra di essi, sonoparticolarmente rilevanti le inclinazioni a cui sono soggetti i giudici nel proprio operato decisorio. Il problema risiede,secondo Muratori, nel fatto che i giuristi avevano, nel corso del tempo, cosparso i testi normativi di opinioni, che hanno aumentato l’incertezza di quanto già era incerto, al punto che non era più il legislatore a dettare la legge, ma il giudice che decideva arbitrariamente. La legge, in questo senso, si porrebbe come un comando imparziale idoneo a frenare le inclinazioni dell’interprete ed a garantire un’applicazione coerente del diritto – restringendo i poteri discrezionali del giudice. A tal fine, Muratori propose una serie di virtù che il giudice ideale deve possedere per ricoprire il proprio ruolo, in particolare timore di Dio, amore della verità, disinteresse (ossia imparzialità) e potenza.

La prima condizione necessaria per un giudice è la potenza, intesa come conoscenza del diritto e capacità di applicarlo al caso concreto, attuando quindi l’ideale di giudice come bocca della legge. Tuttavia, al tempo, la conoscenza giuridica di molti giudici era frammentaria (ad esempio, nei casi in cui la carica giudiziaria fosse ereditaria)e, quand’anche questa fosse stata ampia, molti magistrati mancavano di giudizio scientifico, ossia della capacità di applicare una disposizione astratta al caso concreto, spesso più complesso o non direttamente riconducibile a quelli elencati dai giuristi. 

Per quanto concerne il secondo requisito, il mestiere dei giudici è un retto operare e quindi deve essere svolto nel timore di Dio: la carica giudiziaria deve essere ricoperta da una persona di buona coscienza che sia pronta a spogliarsi di ogni desiderio ed inclinazione a favorire alcuna delle parti. Il magistrato, quindi, deve aderire solo alla propria coscienza e non farsi influenzare da fattori esterni, come invece spesso succedeva: infatti, nella vicenda della colonna infame, i magistrati avevano lasciato che le credenze popolari prendessero il sopravvento sulla ragione, avendo essicondannato gli imputati su insistenza del popolo, che cercava a tutti i costi dei responsabili, piuttosto che sulla base diuna prova al di fuori di ogni ragionevole dubbio. Per questo stesso motivo, l’azione del giudice deve sempre essere volta al raggiungimento della verità.

 

La peste e la tortura 

Muratori trattò in modo approfondito della peste nell’opera Del governo della peste e delle maniere di guardarsene(1714), scritta all’alba di un ritorno della pestilenza in Europa agli inizi del Settecento. In questo trattato, la peste viene definita come una guerra, che è però portata dagli amici anziché dai nemici. 

Nel trattato, lo storico si occupa del governo milanese e delle misure necessarie per fronteggiare la malattia, non mancando di fare menzione di numerosi episodi accaduti nella stessa città di Milano nel secolo precedente, tra cui la vicenda di Piazza e Mora, la quale permette all’autore di svolgere una riflessione sul fenomeno dei cosiddetti untori: furono infatti la superstizione e la paura del contagio a contribuire a quella che lo scrittore considera una mera credenza priva di fondamento. Era infatti nei confronti dei presunti untori che le autorità ricorrevano alla tortura per estorcere una confessione da utilizzare come prova nei processi a loro carico, che, molto spesso, si concludevano con una condanna a morte.

La trattazione di Muratori riguardo questa pratica, a differenza di quella avanzata dagli altri scrittori analizzati, non è riconducibile ad un’unica opera, essendo contenuta in differenti scritti dell’autore. In particolare, egli ne denunciò l’uso arbitrario nei processi nello scritto Della pubblica felicità (1749), oltre che nella sopracitata Dei difetti della giurisprudenza, considerandola quale una pratica funzionale ad un potere tirannico e contraria alla dignità umana: secondo l’autore, infatti, la tortura non è un mezzo idoneo a conoscere la verità, in quanto il dolore fisico a cui sono sottoposti gli imputati può facilmente condurre un innocente ad una confessione pur di porre fine alle proprie sofferenze. Inoltre, essa era utilizzata quale principale mezzo di prova al fine di dimostrare la colpa dell’imputato e, molto spesso, questi era già considerato colpevole ancora prima di essere sottoposto a tortura, nonostante – ed anche in questo egli anticipò le tesi illuministe – l’accusato dovrebbe essere considerato innocente fino alla sentenza di condanna.

Se lo scopo dello Stato è quello di garantire la pubblica felicità, la tortura dovrebbe quindi essere abolita in quanto fonte di brutalità ed ingiustizie, nonché dell’indebolimento della fiducia nella giustizia.

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