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L'introduzione del femminicidio nel Codice penale: un bilancio sulle criticità della nuova normativa

a cura di Emma Melzi

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L'adozione di una specifica norma che penalizzasse il fenomeno del femminicidio è stata fortemente incoraggiata dalle fonti sovranazionali. Ad esempio, nella Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia nel 2013, si richiede agli Stati di tutelare le donne da ogni forma di violenza attraverso la prevenzione, la persecuzione e l’eliminazione di tali condotte. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite, in un rapporto del 2024 sull'Italia aveva rilevato la mancanza, nell’ordinamento italiano, di un reato specifico di femminicidio e aveva raccomandato una modifica del Codice penale per identificarlo in modo univoco. 

 

Questi impulsi hanno condotto all'approvazione del seguente testo normativo: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici".

 

Il femminicidio è un reato proprio e distinto rispetto all’omicidio volontario, in forza della clausola di riserva presente al primo comma. Nonostante presenti alcune analogie con l’articolo 575 c.p., poiché entrambi proteggono il bene giuridico della vita in quanto tale, non si può ritenere che la tutela introdotta con il reato di femminicidio riguardi una “vita femminile” dotata di un diverso rango valoriale. Ciò che distingue le due fattispecie risiede nei motivi che animano il soggetto agente: le particolari finalità di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o possesso della vittima in quanto donna, che il legislatore ha scelto di valorizzare attraverso la costituzione di un reato autonomo e non in sede circostanziale. Singolari sono anche i commi che impongono un sistema predeterminato di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, in deroga alle regole generali dell'ordinamento penale. 

Le perplessità espresse dalla dottrina e, in particolare, dall’ANM sull'originaria formulazione dell'articolo, ossia la possibile violazione dei principi costituzionali di determinatezza, uguaglianza e proporzionalità della sanzione, non sembrano essere svanite, nonostante i cambiamenti attuati in sede di approvazione del testo legislativo.

 

Un primo dubbio emerge riguardo alle modalità di condotta contemplate dalla norma. L’espressione “atto di odio o di discriminazione” è definita in modo vago e costruita su elementi psicologici interni all'autore del reato, comportando un elevato rischio di assoggettamento ad applicazioni discrezionali. Anche il concetto di “donna” risulta indeterminato, soprattutto in quanto privo di una specificazione che tenga conto delle pronunce della giurisprudenza costituzionale, le quali considerano l'identità sessuale non esclusivamente biologica.
Infine, la locuzione “atto di limitazione delle sue libertà individuali” appare priva di significato concreto, poiché ogni qual volta viene soppressa una vita si limita automaticamente ogni libertà umana. La condotta non sembra dunque verificabile con criteri oggettivi e l'accertamento del reato rischia di trasformarsi in un’indagine sulla personalità e soggettività dell'autore, in aperto contrasto con le disposizioni del Codice penale. Ciononostante, alcuni studiosi hanno sostenuto, al contrario, che la determinatezza non debba essere sempre intesa in senso descrittivo-fenomenologico, ma possa consistere anche nell'uso di concetti il cui significato sia desumibile dal contesto sociologico e giurisprudenziale, come quello della violenza di genere.

 

Una seconda critica investe il principio di uguaglianza: vi sarebbe una discriminazione ingiustificata per ragioni di sesso tra l'omicidio di una donna e l'omicidio di un uomo, quando commessi nelle medesime circostanze e per i medesimi motivi, poiché i due reati sarebbero puniti con pene diverse. Tuttavia, si potrebbe sostenere che la disparità di trattamento sia giustificata, in quanto funzionale a contrastare il fenomeno discriminatorio e violento nei confronti delle donne che permea la nostra società. Attraverso una discriminazione positiva, il legislatore promuoverebbe l'uguaglianza sostanziale e la pari dignità sociale tra uomo e donna, nel rispetto della Costituzione.

 

Da ultimo, il rigido impianto sanzionatorio solleva profili di illegittimità costituzionale in relazione ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. La norma prevede la pena fissa dell'ergastolo e vincola in modo rigoroso il bilanciamento delle circostanze. In presenza di una circostanza attenuante, la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni e, anche qualora si riscontrassero più circostanze attenuanti, la pena minima è di quindici anni, in netto contrasto con gli articoli 65 e 67 c.p. In tal modo si comprime la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena, sacrificando il principio di individualizzazione della sanzione, violando il divieto di automatismi sanzionatori e rischiando di produrre esiti irragionevoli e sproporzionati.

Nonostante sia già stato appurato il forte impatto simbolico, sostanziale e mediatico di questa norma, che si inserisce in un lodevole percorso di contrasto alla violenza di genere, rimangono numerose le questioni aperte. L'effettiva portata applicativa, la capacità di resistere a eventuali questioni di legittimità e la reale efficacia non potranno che essere verificate nei prossimi anni, anche e soprattutto, in sede giurisprudenziale.

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