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L'imputabilità del dodicenne: fatti e legge

a cura di Lorenzo Oliva 

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In Italia, al momento, l’età dell’imputabilità penale è fissata a 14 anni, ex art. 97 c.p. Al di sotto di questa soglia, è possibile intervenire solo con misure di sicurezza, in quanto sussiste una presunzione iuris et de iure dell’incapacità di intendere e di volere ai fini penali. 

Al di sopra dei quattordici anni, vi è comunque un regime attenuato, descritto dall’art. 98 c.p.: ai fini dell’imputabilità è necessaria una valutazione caso per caso della maturità psichica. Qualora questa sia riconosciuta, la pena è comunque diminuita di un terzo e l’uso delle pene accessorie è fortemente limitato.

Entrambe queste norme rispondono a una ratio comune: tutelare un soggetto che potrebbe non essere adeguatamente maturo per poter capire le sue azioni e, dunque, in virtù del principio costituzionale di colpevolezza, limitare l’applicazione della sanzione penale.

 

La domanda su cui deve ponderare il legislatore è dunque la seguente: abbassare l’età dell’imputabilità sarebbe una soluzione adeguata a reprimere il fenomeno? Per rispondere dobbiamo osservare la problematica su diversi piani: quello psicologico, legato alle informazioni che gli esperti forniscono sullo sviluppo del minore; quello sociale, legato all’efficacia pratica che un simile provvedimento otterrebbe in termini di riduzione della criminalità tra i giovanissimi; e quello costituzionale, legato ai limiti che la Legge Fondamentale pone all’azione del diritto penale in questo senso.

In primo luogo, ha merito osservare che oggi il diritto non è certo inerte di fronte al tema. Non soloè prevista la responsabilità civile dei genitori per gli illeciti del figlio, ma, nei casi più gravi, la legge prevede l’intervento di misure di sicurezza, che, pur mantenendo centrale l’obiettivo del reinserimento del minore nella società civile, svolgono un’essenziale funzione di prevenzione.

Si tratta di due possibilità: la libertà vigilata e il collocamento in comunità. Entrambe si possono applicare solo per i delitti, tenendo conto non solo della pericolosità sociale, della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia (ex art. 224 c.p.), ma anche di un requisito speciale stabilito nell’art. 37 del d.P.R. 448/1988, una legge fondamentale per queste situazioni, che richiede l’accertamento di un pericolo concreto alla sicurezza collettiva tramite mezzi di violenza personale, come le armi. A seconda, inoltre, che si tratti di libertà vigilata o di comunità, si limita l’applicazione ai casi in cui è prevista una pena superiore a una determinata soglia per il reato commesso. Insomma, si tratta di requisiti piuttosto stringenti.

La libertà vigilata è la soluzione più frequente e ha due gradi interni di gravità. La mera imposizione di prescrizioni legate a studio e lavoro (art. 20 del d.P.R. 448/1988, da ora chiamato semplicemente d.P.R.) e, se vi sono violazioni gravi e ripetute, la permanenza in casa (art. 21 del d.P.R.). La soglia da rispettare per applicarla è quella generale delle misure di sicurezza per i minorenni indicata nell’art. 19 del d.P.R.: la previsione della pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Il collocamento in comunità è la modalità con cui si esegue la misura di sicurezza più dura, che il Codice penale chiama “riformatorio giudiziario”, regolata dall’art. 22 del d.P.R. La soglia necessaria per intervenire con questa misura è più alta (reclusione non inferiore nel massimo a 9anni) ed è intesa come extrema ratio.

 

Si può dunque senza dubbio affermare che il legislatore abbia deciso di regolare strettamente l’intervento di misure preventive verso il minore. Bisogna chiedersi dunque se questa sia una decisione corretta o se si dimsotri ormai obsoleta di fronte al mutato contesto moderno: al di là delle usuali argomentazioni che precedono questa posizione (come l’aumento della percezione della criminalità, la citazione di fatti di cronaca, la rimarcazione della funzione deterrente della pena), spesso chi propone questa soluzione si concentra sul fatto che i giovani contemporanei sarebbero molto più “maturi” rispetto al passato, anche grazie alla digitalizzazione e alla diffusione di internet e social media.

 

Al fine di valutare la risposta a questa domanda dobbiamo tornare a ragionare sui tre piani menzionati in precedenza. Riguardo al piano psicologico, ha merito in questa sede brevemente osservare che oltre alla mera valutazione della capacità intellettiva del minore ai fini dell’imputabilità, la Cassazione si è riferita anche alla maturità morale, civica e valoriale. Questo aspetto dello sviluppo del minore è strettamente legato alla capacità di comprendere il disvalore della condotta che offende il bene giuridico, presupposto fondamentale al fine di realizzare con successo l’attività rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione. Senza esplorare i dettagli, ci limitiamo a evidenziare che, sebbene sul piano della mera capacità intellettiva si possa discutere con più certezza, vi sono certamente ancora seri dubbi nel dibattito psicologico e neuroscientifico riguardo al pieno sviluppo morale dell’infraquattordicenne.

 

In secondo luogo, bisogna soffermarci sul piano sociale. Attraverso una prospettiva comparata, è possibile osservare che paesi più severi in relazione alla soglia di imputabilità non riscontrano necessariamente una riduzione della criminalità giovanile. Tre esempi su tutti sono la Francia (13 anni), il Regno Unito (10-12 anni) e gli Stati Uniti (dove a seconda dello stato talora neppure sussiste una soglia ed è addirittura possibile trasferire i minori ai tribunali per adulti).

In questi paesi, il risultato più evidente di queste politiche è semplicemente l’alto tasso di carcerazione giovanile, che, specialmente negli Stati Uniti, diventa un “peccato originale” da cui è quasi impossibile distaccarsi. Dopotutto, la spiegazione appare logica: posto che è spesso riconosciuto, anche nella giurisprudenza italiana, come il carcere abbia effetti criminogeni (motivo per cui sono previste norme che relegano il carcere all’extrema ratio, come la previsione delle pene alternative e sostitutive o la causa di non punibilità per particolare tenuità ex 131-bis c.p.), sembra indiscutibilmente deleterio affrontare il disagio tra i giovanissimi abbandonandoli al sistema penale. 

Non solo, infatti, li si introduce all’ambiente difficile del carcere e ne si pregiudica la fedina penale, ma, prediligendo eccessivamente la funzione punitiva della pena, si limita l’efficacia del procedimento educativo che, a fortiori, è fondamentale in ragazzi in fase di crescita. Qualora si percepisca che l’assetto giuridico corrente sia insufficiente, la risposta corretta è quella di investire più su servizi sociali, interventi educativi e iniziative di risocializzazione, piuttosto che su pratiche di repressione il cui impatto positivo sulla recidiva non è per nulla assicurato.

 

In ultima istanza, ha merito osservare i delicati profili di incostituzionalità che un abbassamento dell’età di imputabilità potrebbe introdurre. In primo luogo, per le ragioni già precedentemente descritte riguardo alla maturità valoriale del minore, è a rischio la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost: come rieducare un minore che non era in grado di capire il significato delle sue azioni?

Sempre in virtù dell’immaturità del minore potrebbe inoltre ravvisarsi una violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.: trattare un infraquattordicenne come un ultraquattordicenne ignora le diverse fasi dello sviluppo psico-neurologico, trattando allo stesso modo situazioni differenti in modo ingiustificato.

Il principio di colpevolezza, inoltre, potrebbe essere intaccato da un intervento legislativo di riduzione della soglia di imputabilità. Se infatti, adottiamo la definizione ampia di maturità sopra discussa per definire la capacità di intendere e di volere citata dall’art. 97 c.p., non possiamo che concordare che punire chi si pone al di sotto di tale soglia sarebbe una chiara violazione della massima secondo cui non c’è pena senza colpa.

 

In ultima istanza, si deve fare un rapido accenno ai vincoli internazionali, richiamati dall’art. 117 Cost. Non vi è dubbio che la tendenza espressa dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (che all’articolo 24 ritiene preminente l’interesse superiore del minore) e, per esempio, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo sia quella di privilegiare misure educative, agendo con moderazione riguardo all’imputabilità del minore.

In conclusione, si deve affermare che, sebbene possa rivelarsi una misura politicamente efficace, la riduzione della soglia dell’imputabilità rischia di rivelarsi un’arma a doppio taglio. Non solo, infatti, pregiudicherebbe principi fondamentali del nostro ordinamento, ma sarebbe presumibilmente molto lontana dal realizzare l’obiettivo prefissato di ridurre la criminalità tra i soggetti attualmente non imputabili.

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