
Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di persone: una distinzione complessa
a cura di Lucia Renda

La tratta di persone
Il Protocollo di Palermo definisce la «tratta di persone» quale «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento». Questo sfruttamento può assumere diverse forme, tra cui lo sfruttamento sessuale (come la prostituzione), il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento e, persino, il prelievo di organi. Il fulcro della tratta è quindi la finalità di sfruttamento, che implica una forma di dominio sulla vittima.
La riduzione in schiavitù risulta un elemento centrale anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, a partire dal caso Rantsev v. Cyprus and Russia del 2010, ha ricondotto il divieto di human trafficking nell’alveo dell’art. 4 CEDU «proibizione della schiavitù e del lavoro forzato». A differenza delle tratte storiche, le vittime di tratta odierna sono generalmente soggette vulnerabili. Oggi, le vittime non sono selezionate basandosi su caratteristiche fisiche che possano predisporli al lavoro, ma sono,generalmente, persone vulnerabili, reclutate, nei paesi di origine o di transito proprio, sfruttando la loro condizione di debolezza economica, sociale o psicologica. Lo sfruttamento avviene in forza della posizione di potere che il trafficante esercita sulla vittima; potere che oggi non si fonda più su un vero e proprio diritto di proprietà, ma si manifesta attraverso gravi atti di sopraffazione o mediante il controllo continuativo sulla persona.
La tratta di esseri umani è punita espressamente nel nostro ordinamento dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003 con la quale sono stati riscritti gli articoli del codice penale già relativi alla riduzione in schiavitù, in particolare, l’articolo 601 del Codice Penale punisce severamente la tratta, prevedendo pene da otto a venti anni di reclusione per chi recluta o trasporta persone con mezzi come inganno, violenza o abuso di vulnerabilità, al fine di costringerle a prestazioni lavorative, sessuali, all’accattonaggio o ad attività illecite, oppure al prelievo di organi. L'art. 601 c.p. definisce il delitto di tratta di persone, ritenendolo applicabile sia quando ne risultino vittime soggetti già ridotti in schiavitù o in servitù, sia quando riguardi soggetti che vengono trafficati allo scopo di essere ridotti in tali situazioni. La norma prevede anche aggravamenti di pena, ad esempio per i comandanti di navi coinvolte nei flussi migratori via mare. Nel contesto attuale, soprattutto lungo la rotta del Mediterraneo, la tratta è spesso gestita da organizzazioni criminali.
Accanto alle norme penali, esistono strumenti di protezione per le vittime. In Italia, l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione sociale”, che consente alle vittime di sottrarsi al controllo delle organizzazioni criminali e avviare un percorso di assistenza e integrazione. Tuttavia, questo strumento non è sempre considerato sufficiente: in alcuni casi, igiudici hanno riconosciuto forme di tutela più forti, come lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, in ragione del rischio concreto di essere nuovamente trafficati (re-trafficking) in caso di rimpatrio.
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Il traffico di migranti (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), pur non essendo finalizzato alla riduzione in schiavitù, presenta alcuni elementi comuni con la tratta. In entrambi i casi emerge infatti il ruolo centrale del profitto economico. Se nel Settecento la tratta era inquadrata nel diritto commerciale, oggi lo smuggling of migrants si configura come un vero e proprio rapporto contrattuale tra migrante e trafficante: quest’ultimo, dietro pagamento, si impegna a trasportare la persona in un altro Stato. L’elemento che accomuna maggiormente le due realtà è proprio il vantaggio economico per i trafficanti. Il Protocollo di Palermo definisce infatti il traffico di migranti come l’agevolazione dell’ingresso illegale di una persona in uno Stato al fine di ottenere un beneficio finanziario o materiale. Gli Stati sono quindi tenuti a considerare reato tale condotta quando è compiuta intenzionalmente e con finalità di profitto. Nel diritto dell’Unione europea, l’obbligo di punire chi favorisce l’ingresso irregolare a scopo di lucro è stato introdotto già con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990, poi sviluppatasi nel cosiddetto FacilitatorsPackage. Tuttavia, in questa normativa il fine di lucro non è più un elemento essenziale del reato, ma diventa una circostanza aggravante. Un’impostazione simile si ritrova anche nell’ordinamento italiano: l’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione dà rilievo al requisito del profitto economico, solo ai fini della configurazione della fattispecie aggravata, prevista al comma 3 ter lett. b) dello stesso articolo. La fattispecie base del reato di cui al primo comma dell’art. 12 si limita a punire «chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato», senza alcun riferimento al vantaggio economico».
La distinzione tra traffico di migranti e tratta di persone, chiarissima sulla carta, tende inevitabilmente a sfumare non appena viene messa alla prova della realtà empirica. Questa impostazione ha prodotto effetti problematici, soprattutto nel contesto delle migrazioni via mare nel Mediterraneo. Poiché il profitto non è richiesto per la fattispecie base, sono stati perseguiti anche soggetti che agivano per ragioni umanitarie, come i comandanti di navi di ONG impegnate nel soccorso dei naufraghi. In diversi casi, tuttavia, i giudici hanno riconosciuto cause di giustificazione, come l’adempimento di un dovere o la legittima difesa. Un esempio significativo è il caso della nave Vos Thalassa, in cui alcuni migranti, per evitare di essere riportati in Libia, minacciarono il comandante. La Corte di cassazione ha ritenuto giustificata tale condotta, riconoscendo il diritto a non essere respinti verso un luogo non sicuro. Analogamente, nel caso di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, la Cassazione ha stabilito che il soccorso in mare costituisce adempimento di obblighi internazionali e che i naufraghi devono essere condotti in un luogo sicuro dove possano anche richiedere protezione internazionale. Alla luce di queste vicende, come sostenuto in dottrina, il requisito del vantaggio economico a favore dei trafficanti, dovrebbe essere derimente per distinguere le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare in cui le persone trasportate mirano ad entrare illegalmente nel territorio dello Stato, dalle condotte di chi procura l’ingresso per finalità umanitarie e che ha appena adempiuto al dovere di soccorso in mare e di salvaguardia della vita umana.
Problemi nella distinzione
La distinzione tra traffico di migranti e tratta di persone nella pratica risulta spesso difficile da applicare. Le difficoltà emergono innanzitutto sul piano strettamente fattuale e probatorio, perché nelle situazioni concrete non è semplice stabilire se una persona abbia realmente acconsentito al trasferimento o sia stata costretta, se abbia subito violenze occasionali durante il viaggio o sia stata ridotta in una condizione di sfruttamento stabile, oppure se attività come la prostituzione siano esercitate volontariamente o sotto coercizione. Anche quando i fatti sono accertati, gli elementi che distinguono le due fattispecie non sono sempre decisivi. Il fatto che una persona venga trasferita illegalmente da uno Stato all’altro non basta per qualificare il fenomeno come traffico di migranti, poiché molte vittime di tratta utilizzano le stesse rotte e si trovano in condizioni di irregolarità. Allo stesso modo, il pagamento di una somma di denaro, tipico del traffico di migranti, non esclude la tratta, perché anche quest’ultima può implicare vantaggi economici. Neppure gli elementi tipici della tratta, come la violenza, la coercizione o lo sfruttamento, consentono sempre una distinzione netta. Tali elementi possono infatti comparire anche nel traffico di migranti, soprattutto come circostanze aggravanti: durante il viaggio non sono rari episodi di violenza o trattamenti inumani, e anche lo sfruttamento può manifestarsi in contesti di smuggling. Questo crea una situazione paradossale, in cui lo sfruttamento può essere considerato sia elemento tipico della tratta sia circostanza aggravante del traffico di migranti. Per orientarsi, si può fare riferimento ai criteri interpretativi dei protocolli internazionali: quando ricorrono tutti gli elementi della tratta (in particolare coercizione o abuso di vulnerabilità finalizzati allo sfruttamento), deve essere applicata questa fattispecie, anche se la persona ha apparentemente acconsentito al trasferimento. Il traffico di migranti, invece, riguarda i casi di ingresso irregolare che possono essere accompagnati da violenze o episodi di sfruttamento, ma che non raggiungono il livello richiesto per configurare la tratta. Inoltre, il traffico aggravato dallo sfruttamento può trovare applicazione nei Paesi che non hanno introdotto una specifica disciplina sulla tratta. Queste difficoltà di qualificazione producono conseguenze rilevanti. Per gli autori dei reati, una classificazione errata può portare all’applicazione di pene non proporzionate, sia eccessive (se il traffico viene qualificato come tratta) sia troppo lievi (nel caso opposto). Ancora più significative sono le conseguenze per le persone coinvolte: solo il riconoscimento della tratta consente di attribuire loro lo status di vittime, con accesso a importanti tutele, come la protezione della sicurezza e della privacy, l’assistenza medica, psicologica e legale, il diritto al risarcimento, la non punibilità per reati commessi sotto costrizione e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno. Al contrario, i migranti oggetto di traffico non godono di uno status di vittime e ricevono una tutela molto più limitata, che si riduce essenzialmente al rispetto dei diritti fondamentali e al divieto di respingimento verso situazioni pericolose. Anche il rilascio di un permesso di soggiorno è subordinato, nella maggior parte dei casi, alla collaborazione con la giustizia. Di conseguenza, un’errata qualificazione di una vicenda come traffico di migranti anziché come tratta può comportare la perdita di garanzie fondamentali per le persone coinvolte.