Il processo penale ai tempi del Covid-19 e decretazione d’urgenza
Giovanna Cannella
L' emergenza sanitaria da Coronavirus che ha paralizzato in questi mesi il mondo intero, che ci ha costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini di vita e di lavoro, obbligandoci a stare lontano dai nostri affetti più cari e a isolarci all’interno delle quattro mura di casa per cercare di contenere l’avanzata del virus, ha imposto un blocco quasi totale di tutte le attività lavorative, anche di quelle giurisdizionali. L’attività di decretazione d’urgenza che si è avuta negli ultimi due mesi è quindi intervenuta anche a regolare la situazione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari.
Si intende con questo articolo ripercorrere brevemente le principali e più rilevanti misure introdotte per il processo penale dal d. l. 8 marzo 2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; d.l. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Cura Italia) convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27; d. l. 30 aprile 2020 n. 28 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” che è stato pubblicato in GU il giorno dopo la l. 27/2020 e che è entrato in vigore il 1° maggio scorso.
Il d. l. 8 marzo 2020 n. 11[1] ha disposto all’art. 1 il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti sia penali che civili fissate nel periodo 9-22 marzo 2020 a data successiva, con la sola eccezione di quei procedimenti la cui trattazione ritardata potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti. Rientrano in questa eccezione i casi di cui all’art. 2, comma 2, lett. g): udienze di convalida di arresto o fermo; udienze relative a procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase di cui all’art. 304 c.p.p.; udienze a carico di persone detenute; udienze per l’applicazione di misure di prevenzione (anche nei casi in cui queste siano state già disposte); udienze in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; udienze per l’assunzione di prove ritenute indifferibili, nonché i procedimenti a carico di minorenni. Il decreto-legge ha anche disposto la sospensione dei termini per il compimento degli atti sino al 22 marzo 2020, e differito da decorrenza degli stessi a partire dal 22 marzo nel caso in cui il decorso avesse avuto inizio durante il suddetto periodo di sospensione.
L’art. 2 del decreto-legge ha previsto che nel periodo 23 marzo-31 maggio 2020 i Capi degli Uffici Giudiziari (sentite le autorità competenti e d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti) possano adottare misure di carattere organizzativo che consentano di rispettare le condizioni igienico-sanitarie del caso, onde evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone in questi luoghi. Tra le misure riportate si menzionano: la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari; la limitazione dell’orario di apertura degli uffici al pubblico; il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (per i soggetti detenuti qualsiasi udienza antecedente questa data dovrà svolgersi in videoconferenza o con collegamento da remoto); la regolamentazione dello svolgimento delle eventuali udienze con “modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”.
L’art. 2, comma 4, ha previsto la sospensione del corso della prescrizione “per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020”.[2]
Con l’art. 83 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18 [3] si interviene sempre in materia giudiziaria rinviando ulteriormente le udienze dei procedimenti – sia civili che penali – che si sarebbero dovute celebrare nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 a data successiva. Sempre per lo stesso periodo è prevista una proroga della sospensione dei termini per il compimento degli atti. Nei procedimenti penali sospesi è altresì sospesa la prescrizione non oltre il 30 giugno 2020.
In tema di indagini preliminari, sono sospesi i relativi termini per l’adozione dei provvedimenti e per il deposito delle motivazioni. Tuttavia, tali misure non operano nei seguenti casi: procedimenti di convalida di arresto o fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p.; procedimenti relativi a misure di sicurezza detentive; procedimenti a carico di persone detenute su richiesta dei difensori; procedimenti con applicazione di misure cautelari o di sicurezza; applicazione delle misure di prevenzione; altri procedimenti caratterizzati dall’urgenza di assunzione di mezzi di prova indifferibili.
Si ripropone anche qui la celebrazione delle udienze a porte chiuse, così come era stato disposto dall’art. 2 del d. l. 11/2020. Le sessioni della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’appello in corso sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Il decreto-legge n.18/2020 continua a fare leva sull’utilizzo del servizio di deposito telematico di atti e documenti, nonché del sistema di notificazioni e di comunicazioni telematiche per avvisi e provvedimenti adottati. Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia (oltre alle altre notifiche che per legge devono essere effettuate al difensore d’ufficio).
Nell’ambito penitenziario, è stato fissato che i colloqui con i congiunti dovranno svolgersi a distanza e con apparecchiature dell’amministrazione penitenziaria, ovvero tramite corrispondenza telefonica. Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere la concessione di permessi premio e della semilibertà. La partecipazione di questi soggetti alle udienze – assieme agli internati e ai soggetti sottoposti a misura cautelare – è assicurata mediante videoconferenza o collegamento da remoto, strumento peraltro già ampiamente impiegato nell’ambito di soggetti condannati e detenuti per mafia o terrorismo.
Le misure adottate siano state oggetto di molte critiche in quanto innumerevoli sono i dubbi di legittimità costituzionale delle misure fin qui adottate, che comunque rispondono ad una situazione di emergenza, ma che non di meno producono degli effetti pregiudizievoli per l’imputato che vanno dalla sospensione della prescrizione, e i relativi problemi nella individuazione del relativo dies a quo, all’essere giudicati da remoto. Le udienze in videoconferenza vanno notevolmente a comprimere le garanzie per l’imputato perché quest’ultimo non è messo nella condizione di difendersi nell’ambito di un reale contraddittorio dinanzi ad un giudice. Il tutto a scapito di oralità, immediatezza ed effettiva partecipazione di tutti nel processo penale. [4]
La legge n. 27/2020, in vigore dal 30 aprile scorso, ha convertito il d. l. n. 18/2020 lasciando inalterato nella sostanza l’art. 83 del d. l. 18/2020 [5] e introducendo alcune novità. Tra i procedimenti penali non soggetti al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini sono stati inclusi anche i procedimenti di convalida dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo ed estradizione. Si è intervenuti nel prolungamento del periodo durante il quale i Capi degli Uffici giudiziari possono emettere provvedimenti organizzativi per evitare assembramenti e contatti tra le persone negli spazi interni agli uffici fino al 31 luglio (commi 6 e 7). Le Procure della Repubblica potranno depositare con modalità telematica memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415-bis, comma 3 c.p.p. (comma 12-quater 1), così come è prevista la possibilità di comunicare con il Pubblico Ministero attraverso l’invio di atti e documenti telematici (comma 12-quater 2).
Le udienze che potranno tenersi in via telematica dovranno celebrarsi in modo da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. L’art. 3 prevede che, salvo diversa previsione delle parti, non si proceda alla trattazione da remoto per le udienze di discussione finale, udienze di esame di testi, parti, consulenti o periti (comma 12). Si mantiene il termine di sospensione della prescrizione al 15 aprile 2020, nonostante l’art. 36 del d. l. n. 23/2020 avesse previsto una proroga della sospensione fino all’11 maggio 2020.
Infine, il d. l. 28/2020 [6] – in vigore dal 1° maggio scorso – ha introdotto 8 articoli che vanno a regolare la nuova situazione fino alla data del 31 luglio 2020. Il decreto-legge introdotto apporta delle modifiche all’art. 83 del d. l. 18/2020 (convertito dalla l. 27/2020) andando a risolvere alcune questioni problematiche che erano emerse e che erano state oggetto di critiche da parte degli operatori del settore, con particolare riguardo ai procedimenti a c.d. trattazione obbligatoria che non sono stati sospesi durante questo periodo di emergenza.
L’art. 3 prevede che nel periodo intercorrente tra il 12 maggio-31 luglio 2020, i Capi degli Uffici possano adottare misure per la gestione degli uffici giudiziari, in termini sia di regolamentazione degli afflussi che in termini di modalità di celebrazione dei procedimenti da remoto. Sino al 31 luglio 2020 l’Ufficio del Pubblico Ministero che ne faccia richiesta – con decreti del Ministro della Giustizia – potrà procedere al deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415-bis c.p.p. da parte delle difese, e inoltre autorizzare le comunicazioni da parte della Polizia Giudiziaria di atti e documenti telematici.
Si è intervenuti sul fronte delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, prorogando il termine dell’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla legge n.7 28 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (e non più a partire dal 1° maggio 2020) che si applicherà ai procedimenti penali successivi a tale data, cioè a partire dal prossimo 1° settembre.
Il decreto-legge prevede parimenti che nel caso di istanze presentate da detenuti per reati di mafia o terrorismo, traffico di droga o altri reati di criminalità organizzata, ovvero soggetti detenuti ex art. 41-bis o.p., l’autorità competente – Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza – richieda un parere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso la sentenza prima di pronunciarsi, nonché nel caso di detenuto sottoposto al regime del c.d. carcere duro si richieda in aggiunta il parere del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, i quali dovranno esprimersi in ordine alla “attualità” dei collegamenti con la criminalità del soggetto e alla sua pericolosità. Anche nei casi di richiesta di permessi da parte dei detenuti ex art. 30-bis, comma 1 o.p., l’autorità competente prima di pronunciarsi deve raccogliere informazioni circa la sussistenza in concreto dei motivi addotti dal richiedente per mezzo delle Autorità di pubblica sicurezza, andando così a creare una uniformità delle modalità di rilascio dei permessi siano essi di necessità o di tipo premiale nei casi di soggetti condannati per gravi delitti.
Per la celebrazione delle udienze in videoconferenza, il decreto-legge è intervenuto restringendo notevolmente il ricorso a tale strumento per salvaguardare il principio di oralità del processo penale. Viene infatti esclusa la possibilità di celebrare l’udienza di discussione finale da remoto, nonché le udienze di esame di testi, parti, consulenti e periti, “salvo che le parti vi acconsentano”. Laddove le parti non vi dovessero acconsentire, le udienze dovranno tenersi in aula – a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale – oppure saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.
Anche nel caso delle deliberazioni collegiali, il collegamento da remoto accompagnato dalla sottoscrizione del dispositivo da parte del solo Presidente – o dal suo delegato – non si applica alle deliberazioni successive all’udienza di discussione finale che si sono svolte senza il ricorso al collegamento da remoto (art. 3, comma 1, lett. g). Per i processi in Cassazione, il decreto-legge in esame prevede che la discussione orale del ricorso possa essere richiesta sia dalla parte ricorrente, sia da una delle parti private o dal Procuratore generale (art. 3, comma 1, lett. e).
Le misure adottate dai seguenti decreti legge non sono state accolte positivamente dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, la quale ha sottolineato come tali misure siano un “veicolo di autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità e dell’immediatezza che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo anche per la salute pubblica” sottolineando la necessità di escludere la possibilità di celebrare processi da remoto. [7]
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[1] Consultabile sul sito web.
[2] Scheda di analisi del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 consultabile a questo link.
[3] Consultabile al sito web.
[4] S. Lonati, C. Melzi d’Eril, Quando il processo a distanza rischia di non essere giusto. Qui il link.
[5] Scheda di lettura d.l. n. 18/2020 (convertito l. n. 27/2020) e d.l. n. 28/2020 del Consiglio Nazionale Forense, 4 maggio 2020 disponibile sul sito web.
[6] G. Pestelli, D.L. 28/2020: nuove misure urgenti su intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia e sanità, il Quotidiano Giuridico, 4 maggio 2020. Consultabile sul sito web.
[7] Consultabile qui.