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Il Bitcoin e i suoi risvolti penalistici

Giulia Ponzo
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Cosa sono le criptovalute e come funzionano

Le criptovalute (Cryptocurrency in inglese) sono delle monete digitali utilizzate per fare acquisti. Queste si servono della tecnologia Blockchain che garantisce un sistema di protezione indelebile verso queste monete digitali. Inoltre, i pagamenti sono difficilmente rintracciabili, garantendo in questo modo l’anonimato.

Non ci sono autorità centrali che gestiscono il funzionamento di questi dati, i sistemi sono decentralizzati, per cui chiunque, tramite un computer, può entrare a far parte di questo network mondiale ed è proprio sotto questo aspetto che tali strumenti rappresentano una grande innovazione.

In particolare, la criptovaluta più famosa è il Bitcoin, ossia una moneta virtuale, senza un supporto fisico, che può̀ essere memorizzata in portafogli attraverso software specifici su dispositivi elettronici, ovvero in portafogli online che offrono questo servizio. Essa, inoltre, è frazionabile in svariate cifre decimali, fino al centomilionesimo.

Il reato di riciclaggio

Il reato di riciclaggio è uno dei delitti contro il patrimonio previsti dal codice penale, in particolare all’art. 648 bis, e si realizza quando un soggetto “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

In altre parole, il reato si considera consumato quando si realizzano operazioni finalizzate a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato, per far sì che si perdano le tracce della loro provenienza illecita.

Affinché sia integrato il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, che può essere qualsiasi delitto non colposo, risultando sufficiente anche solo la sua astratta configurabilità.

La pena prevista è quella della reclusione da 4 a 12 anni, e della multa da 5000 euro a 25000.

 Appare pertanto evidente che le caratteristiche proprie delle criptovalute, ossia il sistema decentralizzato e il totale anonimato, rappresentano una grandiosa occasione di riciclaggio e di reinvestimento di capitali di provenienza illecita.

La prevenzione del legislatore

Il legislatore italiano con il d. lgs. 90/2017 ha dato una definizione di valuta virtuale come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Gli obblighi del testo normativo sono destinati a sei categorie di soggetti, quali: intermediari finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari (tra cui gli exchanger, ossia coloro che possiedono e scambiano valute virtuali), prestatori di servizi di gioco e wallet providers (inseriti nel 2019). L’intera struttura della normativa antiriciclaggio continua ad essere costruita sulla base del c.d. risk based approach che si concretizza nella valutazione dei rischi di riciclaggio, con la conseguente predisposizione di obblighi specifici collegati a tale rischio, con particolare attenzione agli ambiti che presentano rischi più elevati.

Si sono previsti, così, obblighi di comunicazione, di verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni raccolte. Inoltre, laddove vi siano sospetti che l’attività di cambio sia riconducibile ad operazioni di riciclaggio, vige un obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, comunemente nota come UIF.

Qualora i soggetti incaricati venissero meno a tali obblighi, potrebbero essere chiamati a risponderne a titolo di responsabilità penale.

Un esempio pratico

In passato, per esempio, ci sono state delle vittime di estorsioni alle quali, attraverso dei malware – virus diffusi, ad esempio, tramite e-mail – vennero sequestrati tutti i dati contenuti nei loro computer nonché chiesto di pagare il riscatto tramite bitcoin. Le vittime si erano rivolte a degli exchanger per l’acquisto, tuttavia le società furono indagate, insieme agli hacker, per i reati di estorsione (art. 629 cp), danneggiamento del sistema informatico (635 bis cp) e accesso abusivo al sistema informatico (art. 615 ter).

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