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Il diritto criminale e processuale nella Roma dell'età Arcaica e Classica

a cura di Luca Penna

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In questo articolo si illustra il passaggio, nel diritto romano, da un sistema basato sulla vendetta privata a uno di repressione pubblica dei crimini. In origine, la punizione spettava ai familiari della vittima, mentre la pubblica autorità interveniva quasi esclusivamente nei “delitti sacrali”. Con il rafforzamento del potere dello Stato, però, la pena assume una funzione pubblica. La Legge delle XII Tavole segna una svolta distinguendo tra illeciti privati, puniti con sanzioni economiche, e delitti pubblici, perseguiti dalle istituzioni statali. Si afferma così un sistema penale più strutturato, con procedure processuali affidate alle assemblee popolari.

Nell’età arcaica a Roma la repressione pubblica dei delitti aveva portata minima e la persecuzione dei crimini era demandata all’autonomia privata, spesso dell’offeso o, in sua mancanza, dei suoi familiari. Nell’epoca precedente alle XII Tavole, infatti, per alcuni gravi delitti contro la persona era riconosciuta in capo al parente più prossimo della vittima la facoltà, che tendeva ad essere un dovere, di esercitare la vendetta. In una società del sviluppata su quest’idea, in cui il ricorso a procedure processuali era tendente a zero, l’autorità pubblica si limitava a vigilare sull’esercizio della vendetta. I rari casi in cui si assisteva ad un intervento Pubblico erano quelli in cui il crimine si caratterizzava per la particolare empietà, fosse essa nei confronti della dimensione sociale o di quella divina, assumendo i tratti di un “delitto sacrale”. Ciò perché il re era sia supremo capo militare, dunque difensore della comunità cittadina, che supremo sacerdote, e dunque responsabile della pax deorum.

 

L’idea della vendetta come “pena” per punire l’offensore e ripristinare l’onore dell’offeso e del suo gruppo di appartenenza era diffusa nelle fasi prodromiche di molte civiltà che sarebbero poi fiorite nell’età classica, non solo di quella romana. E proprio in questa sovrapposizione culturale tra pena e vendetta si potrebbe rintracciare il terreno fertile per l’intervento sempre più massiccio della sfera pubblica in sede punitiva: lo Stato, seguendo l’esigenza di affermarsi in quanto autorità più solidamente costituita, infligge esso stesso le pene affinché esse non siano dirette esclusivamente alla punizione del colpevole e del suo gruppo, ma anche ad ammonire l’intera cittadinanza. Così facendo, la ricerca della vendetta viene, da faccenda privata, declinata in una dimensione diversa, avvertita dall’ambiente culturale dell’epoca come una sorta di “vendetta resa pubblica”.


Infatti possiamo osservare come, già dalla tarda età arcaica, varie leggi Regie abbiano ampliato l’ambito di applicazione delle punizioni per i “delitti sacrali”, includendo in tale categoria anche molti atti illeciti che prima avevano carattere prevalentemente privato, come le percosse nei confronti di un familiare, e che i Re avevano intelligentemente deciso di far ricadere nel ventaglio dei crimini puniti dalla personalità Pubblica. Inoltre, i Re iniziarono a porre degli argini alla vendetta privata: già Numa, il secondo re della tradizione, distinse gli omicidi volontari, per cui la vendetta privata era ammessa, e involontari, per i quali erano previste modalità di espiazione più che altro religiose.

 

Nei decenni di transizione tra l’età arcaica e la classica si assiste al cambiamento dell’assetto politico del mondo romano che, da Monarchia, diviene Repubblica. In questi anni di cambiamento l’imperium consegnato nelle mani dei consoli era il precipitato dei poteri che nelle generazioni precedenti erano propri del Re e che, dunque, difficilmente conoscevano limiti. In opposizione alla coercitio, un potere derivante dall’imperium che consentiva ai consoli di procedere coattivamente e senza giudizio contro qualunque cittadino, venne promulgata nel 509 a.C. la Lex Valeria, la quale riconosceva il diritto alla provocatio, che permetteva ad ogni cittadino di fare solenne richiesta di essere sottoposto ad un regolare processo dinanzi all’assemblea popolare riunita nella forma dei comizi curiati. Tale diritto verrà confermato anche dai decemviri, che lo identificheranno come uno dei possibili atti introduttivi di un processo. I comportamenti sanzionati rimanevano quelli fissati dalle Leggi Regie e dalle consuetudini, ma presto emerse la necessità di una nuova codificazione.

A metà del V secolo il Senato incaricò i decemviri, dieci magistrati selezionati ad hoc, di compilare il corpo di leggi che poi sarebbe passato alla storia con il nome di Legge delle XII tavole. Nel sistema delle XII tavole i delitti vennero divisi in due macrocategorie: nella prima ricadevano gli illeciti che una volta erano regolati dalla vendetta privata e per i quali si iniziò a prevedere una condanna economicamente afflittiva che a livello sociale equivaleva al prezzo che l’offensore pubblicamente versava all’offeso o ai suoi familiari per sfuggire alla vendetta. Di questa primo gruppo facevano parte, ad esempio, le lesioni personali gravi e lievi, il taglio di alberi altrui o l’usura. Nella seconda categoria erano compresi i delitti che non solo ledevano la sfera privata della vittima ma anche tutta la collettività e, perciò, dovevano essere perseguiti tramite gli organi pubblici e prevedevano solitamente la pena capitale; esempi di questo tipo di crimini sono l’incendio, la falsa testimonianza e il tradimento dello stato.


Con la legge delle XII tavole altre ipotesi di violenza fisica e furto vennero quindi inserite in una “zona grigia” tra pubblico e privato (che, in età decemvirale, perde il suo connotato sacrale) ma, soprattutto, l’omicidio volontario venne finalmente riconosciuto come “delitto pubblico” e dunque definitivamente sottratto alle dinamiche di vendetta privata e affidato all’assemblea del popolo, unico organo autorizzato a condannare a morte un cittadino.

Dopo le leggi decemvirali si delineò una procedura processuale che le assemblee seguivano nell’ambito dei procedimenti criminali. Tale procedura conservava alcuni tratti tipici di quella seguita dai comizi riuniti a seguito della provocatio, con la differenza che la competenza per il diritto criminale non era più riconosciuta ai comizi curiati. I processi penali erano infatti affidati al comizio centuriato, composto da tutti i cittadini sia patrizi che plebei organizzati in centurie. Ogni centuria rappresentava un voto, che seguiva quello della maggioranza dei propri componenti, e la maggioranza risultante dalla votazione delle centurie determinava il risultato della votazione. Le riunioni si tenevano nel Campo Marzio e il ruolo dell’accusa era ricoperto dai tribuni della plebe o, molto più frequentemente, dai Quaestores parricidii.


L’atto con cui si dava inizio al processo era la diei dictio, con la quale il magistrato comunicava all’inquisito la data in cui avrebbe dovuto presentarsi davanti all’assemblea, oltre alle accuse che gli erano state mosse e alla pena proposta. Alla data stabilita iniziava l’istruttoria, che occupava tre giorni interi separati gli uni dagli altri da un giorno di pausa, durante la quale il questore aveva la possibilità di specificare l’accusa e di presentare le prove a carico dell’imputato mentre quest’ultimo poteva difendersi presentando prove a proprio favore. Terminata la fase istruttoria il magistrato poteva decidere se lasciare cadere le accuse o se fissare l’udienza conclusiva non prima di ventiquattro giorni. In questo secondo caso l’assemblea si sarebbe riunita nel giorno stabilito per una quarta volta, avrebbe ascoltato le conclusioni delle due parti e avrebbe votato per decidere sulla colpevolezza dell’imputato.

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