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Codice rosso: risvolti pratici ed effetti della pandemia 

 
Anna Brescia
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La violenza di genere non è un problema attinente solo alla sicurezza e all’incolumità della persona che la subisce, è una gravissima violazione dei diritti umani nonché una forma di discriminazione che affonda le proprie radici in una cultura che non riconosce l’uguaglianza tra l’uomo e la donna. Si tratta perciò di un fenomeno molto complesso e difficile da contrastare. Il Codice rosso (l. 69/2019) è una ventata di aria fresca quanto meno sotto il profilo giudiziario e della tutela penale per le vittime di violenza, alle quali è finalmente dedicata una corsia preferenziale. Tuttavia, a distanza di quasi due anni dalla sua emanazione, questo provvedimento ancora si scontra con numerose difficoltà applicative. Ad aggravare la situazione, le misure di contenimento emanate per la pandemia che hanno amplificato le criticità del sistema antiviolenza e l’isolamento di tutte quelle donne che quotidianamente subiscono maltrattamenti in famiglia. 

Cos’è il Codice rosso e come ha inciso sull’ordinamento penale

 

La Legge 19 luglio 2019 n. 69, denominata “Codice rosso”, è un provvedimento che ha apportato delle modifiche alla disciplina del codice penale e del codice di procedura penale, al fine di tutelare maggiormente le vittime di violenza domestica e di genere. 

Sotto il profilo del diritto penale sostanziale, il provvedimento ha introdotto nuovi reati (tra cui, ad esempio, il revenge porn) e ha inasprito le pene previste per fattispecie già presenti nell’ordinamento, in particolare quelle di maltrattamento contro i familiari e conviventi, atti persecutori e violenza sessuale. 

In ambito procedurale, invece, le modifiche introdotte dalla legge sono volte a velocizzare l’instaurazione del processo e l’adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. In particolare, le nuove disposizioni prevedono l’obbligo, per la polizia giudiziaria, di trasmettere immediatamente, anche in forma orale, la notizia di reato (art. 347 co. 3 c.p.p.) e per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia stessa (art. 362 co. 1-ter c.p.p.).

Una ulteriore novità riguarda la previsione di un’aggravante speciale, per cui la pena viene aumentata fino alla metà, qualora il delitto sia commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, ovvero se il fatto sia stato commesso con armi.

Altre modifiche sono state poi introdotte nell’ambito della disciplina delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: da un lato è stato previsto l’impiego di mezzi elettronici per consentire un maggiore controllo da parte dell’autorità giudiziaria, dall’altro è stata aggiunta una nuova fattispecie di reato laddove siano violati i provvedimenti cautelari suddetti.

I limiti del Codice rosso nella sua applicazione in concreto  

Siamo sicuri che tutto questo basti a tutelare pienamente le vittime di violenza? Non sempre la legge in questione riesce, nella pratica, a fornire soluzioni efficaci per impedire questo genere di reati, che talvolta sfociano nel tragico epilogo del femminicidio. 

In primis, bisogna considerare che la previsione del termine di tre giorni entro cui il pm deve sentire la vittima di certo velocizza l’iter procedimentale, ma risulta inadeguata tenendo conto del fatto che spesso le vittime di violenza non elaborano in un tempo così breve la vicenda e potrebbero non essere pronte a raccontare ciò che hanno subìto senza prima aver raggiunto un certo grado di consapevolezza, trovandosi così a ritrattare quanto dichiarato poco dopo la denuncia. 

Inoltre, le misure cautelari previste non sempre bastano ad inibire la condotta degli aggressori, che sovente non intendono allontanarsi dall’abitazione coniugale e oppongono resistenza ovvero, nonostante un divieto di avvicinamento alla vittima, violano comunque le disposizioni cautelari superando i limiti imposti dal giudice. 

Il più delle volte vengono disposti gli arresti domiciliari e tocca alla vittima andare via di casa per essere accolta nelle cosiddette Case rifugio, strutture che senza dubbio svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’incolumità fisica e psichica delle vittime. Ciò non toglie che appare profondamente ingiusto che la donna, oltre ad essere vittima di questo tipo di violenza, sia anche costretta ad abbandonare la propria vita quotidiana e a vivere nell’incertezza e nella paura di non riuscire più a ritrovare la serenità.

Oltre a proteggere la donna isolandola, sarebbe dunque necessario tentare di neutralizzare in modo efficace la pericolosità dell’aggressore. In tal senso, l’unica novità della legge che realmente sembrerebbe realizzare questo scopo è la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per cui è previsto anche l’impiego di strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici) che permettono al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva. 

Le criticità emerse nel corso del lockdown 

In questa situazione emergenziale, i dati mostrano un aumento dei reati di violenza domestica. Secondo l’Istat, coloro che si sono rivolti al servizio antiviolenza mediante il numero verde 1522 sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 6.956 a 15.280 nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020.

Una prima criticità che si ravvisa in questo periodo di pandemia deriva certamente dal venir meno della possibilità di avere contatti con l’esterno. In particolare, il lavoro da remoto e le ulteriori restrizioni agli spostamenti hanno isolato la donna, che si ritrova a condividere il ristretto ambiente domestico con chi più di tutti dovrebbe starle lontano.

Si pensi poi a quelle donne che svolgevano lavori informali o in nero: la perdita del lavoro a causa della pandemia le rende più succubi ed economicamente dipendenti dai loro compagni violenti.  

Inoltre, con riferimento ai centri antiviolenza, solo l’11% degli stessi ha affermato di essere rimasto di fatto accessibile alle donne, rimanendo aperto, mentre il resto degli operatori ha lavorato da remoto e, pur avendo tentato di mantenere un contatto telefonico a seguito delle richieste di aiuto, si è trovato in difficoltà nel gestire i nuovi contatti nelle fasi successive di accoglienza.

Estremamente negativi sono stati poi i risvolti operativi laddove è stata limitata la possibilità di collocare le vittime nelle strutture di ospitalità, che diventano sempre meno accessibili a causa delle norme sul distanziamento sociale, le quali materialmente impongono una limitazione degli spazi e dunque una riduzione del numero di alloggi disponibili.  

Conclusioni

Il codice rosso è senz’altro un punto di partenza molto importante per una tutela reale della donna, non meramente procedurale, e rappresenta un notevole passo in avanti sotto un profilo normativo e sociale. 

Tuttavia, il cambiamento deve essere ancora più radicale. Si rende ad oggi necessaria la previsione di una normativa assistenziale efficace e in grado di supportare concretamente le vittime, preservando al contempo la loro autonomia e la loro dignità. Ancora più importante è la prevenzione di questo genere di reati; in questo senso il Codice rosso è uno strumento rudimentale se rapportato al lungo cammino che la nostra società deve compiere per educare gli uomini al rispetto della donna e della vita, non solo attraverso la previsione di una pena.

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