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La prescrizione: un difficile compromesso tra principi costituzionali ed efficacia del processo

Maria Flora Cafiero
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Dal punto di vista tecnico, la prescrizione è una causa di estinzione del reato che comporta la pronuncia di sentenza a non doversi procedere, nei casi in cui lo scorrimento del tempo fa venir meno l’interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva, che diviene non più rispondente alle funzioni tipiche della pena.

La delineazione della disciplina della prescrizione contenuta nel codice penale del 1930 partiva dall’idea che la funzione general-preventiva della pena diminuisce all’aumentare della dilatazione tra il momento consumativo del fatto ed il momento punitivo, fino ad individuare un momento in cui l’erogazione della pena diviene priva di qualsivoglia componente dissuasiva.

A maggior ragione, nella prospettiva della funzione rieducativa della pena risulta giustificata la fissazione di un termine ultimo della pretesa punitiva. La pena risulta infatti idonea a perseguire questo fine solo laddove viene comminata in un momento ravvicinato alla commissione del fatto. Viceversa, la mancanza di un termine entro cui si può essere giudicati può spingere l’individuo che abbia già commesso un fatto di reato a disobbedire nuovamente alla legge, potendo comunque essere giudicato per il primo comportamento. [1]

La disciplina di questo istituto è stata riformata in diverse occasioni a partire dal 2005, quando la legge “ex Cirielli” si occupò di ridurre drasticamente i tempi di prescrizione, ricevendo critiche fermissime dalla quasi totalità dei commentatori. [2] La riforma determinava il computo dei termini prescrizionali in base al massimo edittale previsto per ciascuna fattispecie, prevedendo un minimo di sei anni per i delitti e di quattro per le contravvenzioni. L’effetto di questa novella fu quello di spingere il legislatore ad innalzare i massimi edittali di numerose fattispecie, non in vista di un maggiore disvalore del fatto, ma al fine di evitare che intere categorie fattuali cadessero sistematicamente in prescrizione, data la complessità degli accertamenti necessari e la lentezza della macchina processuale.

Un primo correttivo si è avuto con la L. 23 giugno 2017 n. 103, con la cd. “Riforma Orlando”, che si è occupata di introdurre due periodi sospensivi, pari nel massimo a diciotto mesi ciascuno, successivi alla sentenza di primo e di secondo grado, limitatamente ai casi in cui l’imputato fosse stato condannato in primo grado, mentre continuava ad essere applicata la disciplina previgente nei casi di assoluzione. L’intento riformatore era dichiaratamente quello di evitare che la prescrizione intervenisse a favore di un soggetto già condannato, mentre era giusto che in caso di assoluzione si godesse di tempi ridotti, in palese contrasto con la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27 comma 2 della Costituzione.

Solo un anno più tardi, il legislatore è intervenuto nuovamente in riforma della legge ex Cirielli, determinando la sospensione automatica dello scorrimento dei termini prescrizionali dopo la sentenza di primo grado, di fatto anticipando il momento interruttivo di tale decorso e senza apporre alcun limite massimo allo svolgimento dei due gradi ulteriori di giudizio.

La novella è contenuta nel decreto cd. “Spazzacorrotti”, i.e. la L. 9 Gennaio 2019 n. 3, rubricata “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, ed è stata proposta come emendamento ad un testo che, come si evince dal titolo, perseguiva una finalità differente. Tuttavia, nella consapevolezza che le tempistiche attuali del processo penale, plausibilmente ulteriormente allungate da questa nuova disciplina, potessero porsi in contrasto con fondamentali diritti costituzionali, ne era stata rinviata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020, promettendo medio tempore una riforma organica del processo penale volta a renderlo più efficiente in termini di durata.

Il repentino cambio di Governo avvenuto nell’Agosto del 2019, tuttavia, ha determinato una stasi dell’intento riformatore, in quanto parte della nuova compagine di Governo, che rappresentava l’opposizione al momento del voto della novella, era estremamente critica nei confronti di quando precedentemente approvato. 
Ciò ha comportato che le novità previste nel decreto Spazzacorrotti siano entrate in vigore senza quella auspicata riforma processuale che doveva efficientare il processo e diminuire le tempistiche di tutti i gradi di giudizio, e, soprattutto, che avrebbe dovuto introdurre termini certi alla fine del processo. Pertanto, il sistema attuale si trova caducato di garanzie di certezza nei confronti dell’imputato, senza la previsione di un contrappeso volto a bilanciare questo sacrificio.

Le opinioni relative alla novella introdotta nel 2019 e recentemente entrata in vigore sono fortemente contrastanti. Senza dubbio la dottrina maggioritaria è fortemente contraria: la riforma ha ricevuto critiche trasversali, che si sono manifestate in un appello sottoscritto da oltre centocinquanta docenti universitari di diritto penale, in molteplici interventi dell’Unione delle Camere Penali Italiane ed in un parere negativo del CSM. [3]

La critica maggiore che viene mossa a questa riforma è quella che il legislatore, prediligendo le necessità dell’accertamento, abbia dimenticato di contemperare gli altri interessi coinvolti, come la ragionevole durata del processo, nonché il fine rieducativo della pena, che risulta drammaticamente compromesso nel caso in cui la sentenza di condanna venga eseguita in un tempo estremamente lontano dal compimento del fatto.

In questo senso, è stato scritto che “in tale sistema, a fronte di un processo cronicamente lento, si è inteso sospendere – e perciò, necessariamente, ulteriormente dilatare – i suoi tempi al fine di consentire di addivenire all’accertamento nel merito, non curandosi il legislatore di come proprio la distanza temporale tra sentenza e fatto accertato possa compromettere la correttezza di tale accertamento, aumentare la distanza tra realtà effettuale e realtà processuale, mortificare le funzioni della pena e spostare finanche in avanti, rendendola potenzialmente ineseguibile, la concreta esecuzione della sanzione.” 

Nel contesto attuale, inoltre, tale lentezza del procedimento penale, aggravata dalla riforma in discussione, comporta il sacrificio di ulteriori garanzie processuali riconosciute nella nostra Carta, tra cui quella al contraddittorio, che risulta necessariamente falsato dallo scorrere del tempo e che sacrifica l’interesse dell’imputato.

Tuttavia, non mancano studiosi che hanno supportato detto intervento riformatore, ritenendo che sia necessario cercare altrove i giusti contrappesi per bilanciare i valori costituzionali nel procedimento penale.
Il Professor Gatta, dell’Università degli Studi di Milano, distingue l’efficienza e l’efficacia del processo penale, sostenendo che l’una sia tutelata dalla prescrizione, mentre l’altra dalla ragionevole durata del processo. Egli infatti afferma che “la prescrizione del reato comporta l’inefficacia del processo, che non raggiunge l’obiettivo dell’accertamento definito dei fatti e delle responsabilità; l’irragionevole durata del processo, invece, ne determina l’inefficienza: il processo raggiunge l’obiettivo ma a discapito del fondamentale diritto ad un accertamento in tempi ragionevoli”. [4] Pertanto, sarebbe necessario evitare di considerare la prescrizione come lo strumento predisposto per garantire la ragionevole durata del processo, in quanto, sebbene in concreto la minaccia dello scadere dei termini prescrizionali spinga gli organi di giustizia ad accelerare il loro operato, ciò non deve spingere in errore i commentatori, in quanto l’efficienza deve essere garantita in re ipsa.

Recentemente, è stato promosso e discusso in Parlamento un correttivo alla riforma, il cd. lodo Conte-bis, che ripropone la sospensione del decorso del termine prescrizionale non dopo ogni sentenza di primo grado ma limitatamente ai casi in cui l’esito della sentenza sia sfavorevole all’imputato, i.e. in caso di condanna. Questa modifica ripropone l’idea per cui la prescrizione non dovrebbe andare a beneficio di un soggetto per cui già sia stata accertata e pronunciata la responsabilità penale, mentre in caso di assoluzione non vi dovrebbero essere ostacoli alla pronuncia di non doversi procedere, salvo la volontà dell’imputato di vedersi prosciolto nel merito. In più, nel caso di riforma in Appello, per cui nel caso in cui venga pronunciata in secondo grado una sentenza di assoluzione, la prescrizione dovrebbe venire computata retroattivamente, per cui si prevedrà una fictio iuris per cui la prescrizione non era mai stata sospesa. L’accordo trovato dalla maggioranza è stato incluso in una proposta di legge volta a riformare il processo penale, che dovrebbe assicurare quella celerità che renderebbe più coerente il nostro sistema processuale ai dettami costituzionali attraverso un piano di nuove assunzioni e l’avvio della digitalizzazione anche in ambito penale. [5] Tuttavia, per il momento non si tratta di un provvedimento definitivo, e la discussione è stata rinviata a causa dell’insorgere dell’emergenza sanitaria.

In conclusione, la prescrizione in materia penale coinvolge interessi costituzionali di difficile composizione ed ogni intervento che prediliga un interesse non è esente da critiche. Nel panorama attuale, l’auspicio è che venga trovato un accordo definitivo sulla riforma, nel rispetto dei dettami costituzionali, che non sacrifichi né la ragionevole durata né la presunzione di innocenza, ma che riesca a realizzare un processo efficiente.

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[1] In V. Manes “Sulla riforma della prescrizione”, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1, 2019, pag. 557 e ss. 
[2] Ex multis G. Marinucci “La prescrizione riformata, ovvero dell’abolizione del diritto penale” in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004 pag. 976 e ss.; E. Dolcini “Le due anime della legge ex Cirielli” in Corr. Merito, 2006, pag. 55 e ss. 
[3] Altalex “Riforma della prescrizione, all’alba dell’eterno processo” di Giuseppe Murone, consultabile al link
[4] Gatta “Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado” in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 4, 2018, pag. 2346 e ss. 
[5] “Giustizia, come funziona la riforma della prescrizione: rischio ricalcolo per 12mila processi”, consultabile al link

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