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«Si può essere responsabili di una catastrofe naturale? Il caso “Rigopiano”

Camilla Felicioni

L’art. 40, secondo comma, del codice penale stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». La norma consente, a determinate condizioni, di attribuire un evento dannoso a chi non è intervenuto per impedirlo. Ma quando il mancato agire assume rilevanza penale?

L’inattività diventa penalmente rilevante solo quando esiste uno specifico dovere giuridicodi attivarsi. Questo dovere può derivare anzitutto dalla legge, che impone determinate condotte in situazioni specifiche, è il caso, ad esempio, dell’obbligo di prestare assistenza previsto dall’art. 593 c.p. in materia di omissione di soccorso. Il dovere può inoltredipendere da un rapporto giuridico o dall’assunzione di una funzione di protezione o di controllo, si pensi ai compiti dei genitori nei confronti dei figli minori, a quelli del medico verso il paziente o agli obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro. La sola esistenza di un contratto o di un incarico, però, non rende automaticamente penalmente rilevante ogni omissione: occorre verificare quali compiti siano stati effettivamente assunti e quali poteri fossero disponibili per svolgerli. Pertanto, possiamo affermare che non basta che un comportamento sia auspicabile sul piano morale o sociale ma occorre individuare una fonte giuridica del dovere e chiarire quale fosse, in concreto, la condotta richiesta. L’obbligo di agire non è in sé sufficiente a fondare una responsabilità poiché va accertato anche che il soggetto fosse concretamente in grado di tenere la condotta richiesta. Questa valutazione dipende dalle circostanze del caso: possono rilevare le capacità e le condizioni fisiche della persona, le competenze di cui disponeva, i mezzi accessibili, il tempo a disposizione e gli eventuali rischi connessi all’intervento. Non si può rimproverare a qualcuno di non aver compiuto un’azione materialmente impossibile.

La categoria dei reati omissivi si compone di due sottogruppi: i reati omissivi propri e i reati omissivi impropri. Nei reati omissivi propri la legge punisce direttamente il mancato compimento dell’azione prescritta, quando si verificano le condizioni indicate dalla norma, l’esempio tradizionale è l’omissione di soccorso prevista dall’art. 593 c.p. Nei reati omissivi impropri, detti anche “commissivi mediante omissione”, il mancato intervento viene invece collegato a un evento che il soggetto aveva il dovere giuridico di impedire; è questa la forma di responsabilità regolata dall’art. 40, secondo comma, c.p. In quest’ultima l’obbligo di impedire l’evento si collega quindi alla cosiddetta “posizione di garanzia”: una situazione giuridica in cui un soggetto ha l'obbligo legale di agire per impedire il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso. L’ordinamento affida cioè ad un soggetto il compito di proteggere una persona o un bene, oppure di controllare una fonte di pericolo. Il garante può avere, per esempio, il dovere di tutelare l’incolumità di una persona affidata alla sua cura, oppure di adottare le misure necessarie per contenere un rischio che rientra nella sua sfera di competenza. La posizione di garanzia non significa, tuttavia, essere responsabili di tutto ciò che accade. Occorre individuare un obbligo preciso e verificare che il soggetto avesse effettivamente la possibilità e i poteri per intervenire.

In questa particolare categoria di reati non basta però accertare che il soggetto non abbia agito per configurare la responsabilità, ma bisogna effettuare un “giudizio controfattuale” dove ci si chiede: “se l'agente avesse tenuto la condotta doverosa che ha invece omesso, l'evento lesivo si sarebbe comunque verificato? O sarebbe stato quantomeno possibile ridurne la gravità?” Si tratta di un procedimento logico-giuridico usato per verificare se esiste un nesso di causa tra una condotta omissiva e l’evento dannoso.

Devono inoltre essere sempre considerate le possibili cause alternative dell’evento; anche quando il nesso causale è provato, la responsabilità non è automatica. Occorre accertare che l’omissione sia rimproverabile: in particolare, bisogna verificare se il rischio fosse prevedibile e se l’evento fosse evitabile rispettando le regole di condotta applicabili.

Quando si verifica una catastrofe naturale — una frana, un’alluvione o una tempesta —che provoca vittime e danni, è possibile attribuire una qualche tipologia di responsabilità?In particolare, può configurarsi una responsabilità penale per omissione a carico di una persona umana anche quando l’evento naturale si verifica indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua azione?

Si, la responsabilità omissiva può porsi anche in relazione a una catastrofe naturale in quanto la natura dell’evento non esclude automaticamente ogni possibile responsabilità umana, occorre però verificare se, prima che si verificasse, qualcuno avesse il dovere e la concreta possibilità di adottare misure idonee a prevenirne o limitarne gli effetti. Il ricorso al diritto penale con riferimento alle conseguenze provocate dalle calamità naturali rappresenta un fenomeno alquanto recente all’interno del nostro sistema giuridico. Fino al termine degli anni Novanta del secolo scorso, il verificarsi di una calamità naturale che causasse danni a persone o cose veniva abitualmente attribuita al volere del fato, anziché alla responsabilità di taluno. A fronte di un contesto simile, era logico considerare la gestione di questo tipo di eventi un territorio franco dal diritto penale. Al contempo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso si è assistito a un sensibile mutamento della risposta sociale ai rischi. La tendenza a ricondurre gli eventi avversi al fato è divenuta sempre più rara, così come l’accettazione delle conseguenze pregiudizievoli da questi provocate. Si è così radicato un diverso paradigma, improntato alla pretesa di sempre maggiori livelli di sicurezza da parte degli organi e delle istituzioni pubbliche.

Tra i casi più noti in cui si è discusso della responsabilità penale per omissione in presenza di una catastrofe naturale vi è la tragedia dell’Hotel Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse l’albergo, causando la morte di ventinove persone. Nel procedimento giudiziario si è esaminato, tra gli altri aspetti, se le omissioni nella prevenzione del rischio valanghe avessero contribuito alle conseguenze disastrose dell’evento.

Un punto centrale ha riguardato la mancata redazione della “Carta di localizzazione probabile delle valanghe” uno strumento utile a individuare le aree esposte a tale rischio. Nelle motivazioni dell’appello bis, la Corte ha collegato l’assenza della Carta alle conseguenze della valanga: non al suo distacco, che rimane un fenomeno naturale, ma alla mancata attivazione di misure di prevenzione che avrebbero potuto incidere sugli effetti dell’evento. La Cassazione ha precisato che, nelle organizzazioni complesse, occorre ricostruire i compiti concretamente assegnati ai singoli soggetti, i loro poteri effettivi e i rapporti tra gli uffici, solo così si può stabilire chi avesse uno specifico obbligo di agire e se la condotta richiesta avrebbe potuto incidere sull’evento. L’appello bis, concluso a Perugia l’11 febbraio 2026, si è chiuso con tre condanne per disastro colposo, cinque assoluzioni e due dichiarazioni di prescrizione.

Il caso è particolarmente significativo, e permette di distinguere tra la causa naturale dell’evento e le omissioni umane che possono averne aggravato le conseguenze. La responsabilità esaminata nel processo non riguardava il distacco della valanga, ma la mancata attivazione di strumenti di prevenzione che avrebbero potuto impedire che raggiungesse l’albergo. Rigopiano mostra, in definitiva, come di fronte a una catastrofe, la domanda decisiva da porsi non è soltanto che cosa abbia scatenato la natura, ma quali conseguenze avrebbe potuto evitare chi aveva il dovere di agire.

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