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Il caporalato senza caporale: quando il consenso non esclude lo sfruttamento

Filippo Triaca e Pietro Guarna

Il 25 febbraio 2026, nell’ambito di un più ampio filone investigativo avviato negli anni precedenti sulle condizioni lavorative dei rider, il Pubblico Ministero della Procura di Milano, Paolo Storari, ha disposto un controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Deliveroo Italy, ipotizzando il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p. Secondo quanto contestato dalla Procura, la società avrebbe sottoposto a condizioni di sfruttamento un numero di lavoratori compreso tra 300 e 20.000, tra il territorio milanese e quello nazionale, corrispondendo retribuzioni inferiori alla soglia di povertà. Le indagini coinvolgono principalmente Deliveroo Italy, amministrata da Andrea Zocchi, mentre i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno avviato accertamenti anche sui rapporti contrattuali tra le catene di fast food e le rispettive società di delivery.

L’art. 603-bis c.p.: quando il lavoro diventa sfruttamento

Per comprendere la rilevanza penale delle condotte contestate, occorre partire dall’art. 603-bis c.p., introdotto nel 2011 e successivamente modificato dalla legge n. 199 del 2016, che delinea il confine tra una mera irregolarità lavorativa e una condotta penalmente rilevante. La disposizione, infatti, punisce non soltanto chi recluta manodopera destinandola allo sfruttamento, ma anche chi utilizza, assume o impiega direttamente lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, superando così l’idea tradizionale del caporalato come fenomeno necessariamente caratterizzato dalla presenza di un intermediario.

Tuttavia, la semplice esistenza di condizioni lavorative sfavorevoli non determina automaticamente la configurabilità del reato, poiché è necessario accertare anche l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore. È proprio in questa distinzione che emerge la peculiarità del caso Deliveroo, nel quale non si tratta soltanto di stabilire se i compensi corrisposti fossero sufficienti, ma anche di verificare se le condizioni lavorative contestate integrassero una forma di sfruttamento accompagnata dal consapevole abuso della vulnerabilità economica dei lavoratori. L’intervento del diritto penale, infatti, non mira a sanzionare qualsiasi squilibrio contrattuale, bensì a reprimere quelle condotte che, per modalità e contesto, assumono un carattere propriamente sfruttatorio.

Può un lavoratore essere vittima di sfruttamento anche quando ha accettato volontariamente le condizioni contrattuali?

Il caso Deliveroo solleva proprio questo interrogativo, la cui risposta non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza di un contratto formalmente accettato, né sulla sola insufficienza della retribuzione, ma richiede una verifica concreta tanto dello stato di bisogno del lavoratore quanto dell’approfittamento di tale condizione da parte del soggetto agente. La questione richiama anche l’art. 36 della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, sebbene la violazione di tale principio non comporti automaticamente una responsabilità penale, per la quale resta necessario accertare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

A questa problematica si collega un ulteriore profilo di interesse penalistico, relativo all’individuazione delle responsabilità all’interno delle piattaforme digitali. Come già evidenziato, infatti, la riforma dell’art. 603-bis c.p. ha ampliato l’ambito applicativo della fattispecie, rendendo punibile anche l’impiego diretto di manodopera in condizioni di sfruttamento, senza che sia necessaria la presenza di un caporale tradizionale.

Tale evoluzione assume particolare rilevanza nel contesto della platform economy, dove l’organizzazione del lavoro può essere affidata a sistemi algoritmici che incidono sull’assegnazione delle prestazioni, sulla determinazione dei compensi e sul controllo dell’attività lavorativa. L’automazione di questi processi, tuttavia, non esclude l’applicazione del principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 della Costituzione, rendendo necessario individuare i soggetti che abbiano concretamente contribuito alla realizzazione della condotta e accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo, senza presumere una responsabilità derivante dalla sola posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale.

Si pone, dunque, una questione centrale: quando le condizioni di sfruttamento derivano da un modello organizzativo digitalizzato, come può il diritto penale individuare le responsabilità senza attribuirle impropriamente alla tecnologia stessa?

Il caso Deliveroo evidenzia, quindi, come la progressiva digitalizzazione del mercato del lavoro imponga una riflessione sui confini della tutela penale contro lo sfruttamento, dal momento che né l’assenza di un intermediario tradizionale né l’accettazione volontaria delle condizioni contrattuali sono, di per sé, sufficienti a escludere la configurabilità del reato previsto dall’art. 603-bis c.p. Al tempo stesso, però, il principio di legalità impone di distinguere le mere irregolarità lavorative dalle condotte che integrano effettivamente tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, evitando un indiscriminato ampliamento della responsabilità penale.

La sfida per il diritto penale, dunque, non consiste tanto nell’individuare nuove forme di sfruttamento attraverso un’estensione delle ipotesi di responsabilità, quanto nell’applicare le garanzie e gli strumenti già previsti dall’ordinamento a modelli organizzativi in continua evoluzione. In questo scenario, resta aperto un interrogativo fondamentale: fino a che punto può considerarsi realmente libera una scelta contrattuale quando la necessità economica riduce concretamente le possibilità di autodeterminazione del lavoratore?

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