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Il caso Mamdani-Netanyahu: l’effettività della giustizia penale internazionale

a cura di Elena Di Geronimo

Il 21 novembre 2024 la Camera Preliminare I della Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in relazione alla presunta commissione di crimini contro l’umanità e crimini di guerra nel periodo tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024.

Il 18 luglio 2026, in un’intervista al New York Times, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha dichiarato di star valutando l’arresto del premier qualora quest’ultimo si fosse recato a New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (settembre 2026); nella medesima intervista, tuttavia, il sindaco ha riconosciuto l’incertezza circa l’effettiva possibilità di dare esecuzione al mandato, precisando che la questione era ancora al vaglio dei propri consulenti giuridici.

Le affermazioni di Mamdani pongono una questione che va oltre il caso concreto: quale efficacia può avere un mandato di arresto della CPI nel territorio di uno Stato che, come gli Stati Uniti, non è parte dello Statuto di Roma?

La Corte Penale Internazionale è il tribunale che svolge indagini e, ove giustificato, processa gli individui accusati dei più gravi crimini che concernono la comunità internazionale: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimine di aggressione. Non disponendo di un proprio corpo di polizia, la Corte dipende dalla cooperazione degli Stati per dare esecuzione ai mandati.

Il sistema di cooperazione tra la Corte e gli Stati parte è disciplinato dallo Statuto di Roma, in particolare dall’art. 86, il quale stabilisce l’obbligo degli Stati parte di cooperare pienamente con la Corte nelle indagini e nei procedimenti relativi ai crimini di sua competenza. Con specifico riferimento ai mandati d’arresto, l’art. 89 prevede che la Corte possa richiedere allo Stato sul cui territorio si trovi la persona ricercata di procedere al suo arresto e alla successiva consegna.

È proprio sotto questo profilo che il caso Netanyahu presenta una particolare complessità. Gli Stati Uniti, infatti, non sono parte dello Statuto di Roma e pertanto non risultano vincolati agli obblighi di cooperazione ex art. 86. Successivamente, lo stesso Mamdani ha reso noto l’esito delle valutazioni condotte dall’amministrazione cittadina: la città di New York non dispone di un’autonoma autorità giuridica che le consenta di dare esecuzione al mandato della CPI. Il sindaco ha quindi escluso la possibilità di procedere all’arresto attraverso le autorità cittadine, sollecitando invece un intervento del governo federale.

Quale sarebbe invece l’esito della vicenda nel caso in cui un destinatario di un mandato di arresto internazionale si trovasse sul suolo italiano?

Essendo l’Italia parte dello Statuto di Roma, questa è tenuta a cooperare pienamente con la Corte. La legge n. 237 del 2012 – in particolare gli artt. 2, 11 e 13 relativi rispettivamente alla gestione delle richieste di cooperazione, all’applicazione della custodia cautelare e alla procedura di consegna – dispone che la richiesta sia ricevuta dal Ministro della giustizia e trasmessa al procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, che domanda l’applicazione della custodia cautelare. La Corte d’appello decide poi sulla consegna.

Resta controverso il tema delle immunità dei capi di governo di Stati non Parti, come Israele. Sebbene l’art. 98 tuteli gli obblighi internazionali degli Stati in materia di immunità, secondo l’attuale orientamento della CPI la carica ufficiale non impedisce l’esecuzione del mandato, in forza dell’art. 27. Tale interpretazione, tuttavia, non è unanimemente condivisa

Pertanto, qualora Netanyahu si trovasse in Italia e la Corte presentasse una richiesta formale, le autorità italiane sarebbero, almeno in linea di principio, obbligate ad arrestarlo e consegnarlo.

Il caso dimostra, quindi, come l’effettività della giustizia penale internazionale dipenda in larga misura dalla cooperazione concretamente prestata dagli Stati.

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