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L'introduzione del femminicidio nel Codice penale: un bilancio sulle criticità della nuova normativa

a cura di Emma Melzi

Recentemente, il legislatore ha introdotto l’articolo 577-bis del Codice penale: una nuova e autonoma fattispecie di reato rubricata “femminicidio”, ovvero l'omicidio commesso in ragione della condizione di donna della vittima e motivato da specifici moventi riconducibili a dinamiche di prevaricazione. Tuttavia, questo reato è stato accolto in modo controverso dalla dottrina, sollevando perplessità di natura tecnica e costituzionale.

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Il caso Meloni davanti alla Corte Penale Internazionale

a cura di Marianna Calocero

Nel corso dell’autunno 2025, una notizia ha rapidamente dominato i telegiornali italiani e le principali testate europee: il gruppo Giuristi e Avvocati per la Palestina, sostenuto da associazioni e personalità della società civile, ha depositato presso la Corte Penale Internazionale (CPI) una denuncia formale contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcuni suoi ministri, in particolare Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa), e il CEO di Leonardo S.p.A., Alessandro Profumo.

La stessa Giorgia Meloni ha affrontato pubblicamente la questione nel corso di colloqui istituzionali e tramite i propri canali social, sottolineando l’eccezionalità della vicenda e il suo impatto sul dibattito pubblico nazionale e internazionale.

Le accuse sono tra le più gravi immaginabili: complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, in relazione alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Il deposito della denuncia è avvenuto nelle settimane più intense della crisi mediorientale, in seguito al massiccio attacco israeliano contro Gaza iniziato nell’ottobre 2023, già oggetto di numerose segnalazioni e denunce presso l’ONU e il Consiglio per i diritti umani di Ginevra.

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Alle soglie dell’impossibile: il concetto giuridico di genocidio nel diritto penale internazionale

a cura di Maria d'Occhio

Tra le parole che il Novecento ha consegnato al diritto penale internazionale, nessuna ha avuto un peso simbolico e morale pari a quello del termine genocidio. L’espressione, potente ed evocativa, nasce dall’unione tra la parola greca ghénos (“stirpe”) e il verbo latino caedo (“uccidere”). Coniata nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, segnò una svolta decisiva: per la prima volta nella storia del diritto si disponeva di un termine capace di descrivere lo sterminio di interi gruppi nazionali, etnici, religiosi o culturali.

Lemkin avvertì l’esigenza di introdurre un concetto nuovo che designasse non solo l’Olocausto, ma ogni forma di violenza sistematica contro un gruppo di persone determinato. Come spiegò in un’intervista del 1949, l’idea nacque riflettendo sul genocidio armeno e sull’impunità dei responsabili: l’ordinamento internazionale non offriva alcuna tutela alle vittime né puniva adeguatamente i colpevoli.

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L’impatto giuridico del delitto del Circeo sul reato di violenza sessuale

a cura di Lucia Renda

Il massacro del Circeo non fu soltanto uno dei fatti di cronaca nera più sconvolgenti degli anni Settanta italiani, ma rappresentò anche un importante spartiacque nella storia del femminismo. Infatti, nonostante la prevalente concezione patriarcale e sessista nei confronti della libertà sessuale della donna, in seguito a questo caso il movimento femminista italiano riuscì a modificare la percezione della violenza di genere, sottolineandone l’impatto strutturale e trasversale.

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L'ergastolo ostativo: una pena senza uscita?

a cura di Noemi Gallo

L’ergastolo ostativo impedisce l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati a reati di particolare gravità che non collaborano con la giustizia.

 

Ma se il detenuto, pur non collaborando, si dimostra non più pericoloso o sinceramente ravveduto, è davvero conforme ai principi costituzionali escluderlo automaticamente da ogni beneficio?

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